Diritto ed economia. Istruzioni per il settore turistico e

6 1 IL CONTRATTO DI LAVORO PER I MINORI NEL TURISMO E NELLA RISTORAZIONE Il riposo dei minori, invece, ai sensi dell art. 120 del CCNL, deve essere assicurato settimanalmente per un periodo di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica. Per comprovate ragioni di carattere tecnico e organizzativo, il periodo minimo di riposo può essere ridotto, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata . Ai minori impiegati in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo, [ ] nonché, con esclusivo riferimento agli adolescenti, nei settori turistico, alberghiero o della ristorazione, il riposo settimanale può essere concesso anche in un giorno diverso dalla domenica . inoltre vietato il lavoro notturno per i minori di 18 anni compreso nell intervallo tra le ore 23:00 e le ore 06:00 del mattino. Infine, in base al regolamento per l esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), i minori degli anni 18 non possono essere adibiti alla somministrazione al minuto di bevande alcoliche negli esercizi pubblici, anche se trattasi di esercizi nei quali la vendita al minuto o il consumo delle bevande alcoliche non costituisca prestazione unica od essenziale dell esercizio (art. 188 del regio decreto 635/1940). A parità di lavoro e mansione, la retribuzione del minore deve essere uguale a quella dell adulto. edu_alberghiera.indd 6 12/01/22 15:54

Diritto ed economia. Istruzioni per il settore turistico e alberghiero
Diritto ed economia. Istruzioni per il settore turistico e alberghiero