La Costituzione fu l’apice della radicale attività riformista attuata dal governo provvisorio della Repubblica romana (suffragio universale maschile, redistribuzione delle terre agli indigenti). Essa traeva il suo carattere democratico e laico dalla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, dalle costituzioni rivoluzionarie e dalla Carta francese del 1848. A queste caratteristiche, che la rendevano assai diversa dagli statuti concessi altrove in Italia, accompagnava una rigorosa divisione dei poteri, la tutela delle libertà personali e della proprietà, nonché un’inedita attenzione alle condizioni materiali dei cittadini. Stante l’assedio in corso e l’ormai inevitabile sconfitta, l’emanazione della Costituzione (3 luglio 1849) fu certo un atto soprattutto simbolico. Ma essa ebbe ampia eco e ispirò diversi testi costituzionali successivi.
FONTI - La Costituzione della Repubblica romana
FONTI
I. La sovranità è per diritto eterno nel popolo. Il popolo dello Stato Romano è costituito in repubblica democratica.
II. Il regime democratico ha per regola l’eguaglianza, la libertà, la fraternità. Non riconosce titoli di nobiltà, né privilegi di nascita o casta.
III. La Repubblica colle leggi e colle istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini.
IV. La Repubblica riguarda tutti i popoli come fratelli: rispetta ogni nazionalità: propugna l’italiana.
VII. Dalla credenza religiosa non dipende l’esercizio dei diritti civili e politici.
Art. 1. Sono cittadini della Repubblica: Gli originarii della Repubblica; Coloro che hanno acquistata la cittadinanza per effetto delle leggi precedenti; Gli altri Italiani col domicilio di sei mesi; Gli stranieri col domicilio di dieci anni […].
[…]
Art. 3. Le persone e le proprietà sono inviolabili.
Art. 4. Nessuno può essere arrestato che in flagrante delitto, o per mandato di giudice [...].
Art. 5. Le pene di morte e di confisca sono proscritte.
[…]
Art. 7. La manifestazione del pensiero è libera; la legge ne punisce l’abuso senza alcuna censura preventiva.
Art. 8. L’insegnamento è libero. [...]
[…]
Art. 11. L’associazione senz’armi e senza scopo di delitto è libera.
[…]
Art. 20. I Comizi generali si radunano ogni tre anni nel 21 aprile. Il popolo vi elegge i suoi rappresentanti con voto universale, diretto e pubblico.
[…]
Art. 28. Ciascun rappresentante del popolo riceve un indennizzo […].
Art. 29. L’Assemblea ha il potere legislativo: decide della pace, della guerra, e dei trattati.
Art. 30. La proposta delle leggi appartiene ai rappresentanti e al Consolato.
[…]
Art. 36. Ai consoli sono commesse l’esecuzione delle leggi e le relazioni internazionali.
[…]
Art. 49. I giudici nell’esercizio delle loro funzioni non dipendono da altro potere dello Stato.
[…]
Art. 63. Qualunque riforma di costituzione può essere solo domandata nell’ultimo anno della legislatura da un terzo almeno dei rappresentanti.
Storie. Il passato nel presente - volume 2
Dal 1715 al 1900