FONTI - La Costituzione della Repubblica romana

FONTI

La Costituzione della Repubblica romana

La Costituzione fu l’apice della radicale attività riformista attuata dal governo provvisorio della Repubblica romana (suffragio universale maschile, redistribuzione delle terre agli indigenti). Essa traeva il suo carattere democratico e laico dalla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, dalle costituzioni rivoluzionarie e dalla Carta francese del 1848. A queste caratteristiche, che la rendevano assai diversa dagli statuti concessi altrove in Italia, accompagnava una rigorosa divisione dei poteri, la tutela delle libertà personali e della proprietà, nonché un’inedita attenzione alle condizioni materiali dei cittadini. Stante l’assedio in corso e l’ormai inevitabile sconfitta, l’emanazione della Costituzione (3 luglio 1849) fu certo un atto soprattutto simbolico. Ma essa ebbe ampia eco e ispirò diversi testi costituzionali successivi.

I. La sovranità è per diritto eterno nel popolo. Il popolo dello Stato Romano è costituito in repubblica democratica.


II. Il regime democratico ha per regola l’eguaglianza, la libertà, la fraternità. Non riconosce titoli di nobiltà, né privilegi di nascita o casta.


III. La Repubblica colle leggi e colle istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini.


IV. La Repubblica riguarda tutti i popoli come fratelli: rispetta ogni nazionalità: propugna l’italiana.


VII. Dalla credenza religiosa non dipende l’esercizio dei diritti civili e politici.


Art. 1. Sono cittadini della Repubblica: Gli originarii della Repubblica; Coloro che hanno acquistata la cittadinanza per effetto delle leggi precedenti; Gli altri Italiani col domicilio di sei mesi; Gli stranieri col domicilio di dieci anni […].

[…]


Art. 3. Le persone e le proprietà sono inviolabili.


Art. 4. Nessuno può essere arrestato che in flagrante delitto, o per mandato di giudice [...].


Art. 5. Le pene di morte e di confisca sono proscritte.

[…]


Art. 7. La manifestazione del pensiero è libera; la legge ne punisce l’abuso senza alcuna censura preventiva.


Art. 8. L’insegnamento è libero. [...]

[…]


Art. 11. L’associazione senz’armi e senza scopo di delitto è libera.

[…]


Art. 20. I Comizi generali si radunano ogni tre anni nel 21 aprile. Il popolo vi elegge i suoi rappresentanti con voto universale, diretto e pubblico.

[…]


Art. 28. Ciascun rappresentante del popolo riceve un indennizzo […].


Art. 29. L’Assemblea ha il potere legislativo: decide della pace, della guerra, e dei trattati.


Art. 30. La proposta delle leggi appartiene ai rappresentanti e al Consolato.

[…]


Art. 36. Ai consoli sono commesse l’esecuzione delle leggi e le relazioni internazionali.

[…]


Art. 49. I giudici nell’esercizio delle loro funzioni non dipendono da altro potere dello Stato.

[…]


Art. 63. Qualunque riforma di costituzione può essere solo domandata nell’ultimo anno della legislatura da un terzo almeno dei rappresentanti.

Storie. Il passato nel presente - volume 2
Storie. Il passato nel presente - volume 2
Dal 1715 al 1900