L’estensione della cittadinanza e le sue motivazioni
In questi brevi brani sono contenuti alcuni riferimenti alla Constitutio antoniniana: il primo è tratto da un papiro egizio degli inizi del III secolo d.C. e contiene il testo della proclamazione dell’editto imperiale; il secondo proviene dalle opere del giurista Domizio Ulpiano, che visse al tempo di Caracalla.
Le motivazioni economiche che spinsero Caracalla a promulgare il suo editto sono invece spiegate in un passo dello storico romano di lingua greca Cassio Dione, vissuto tra il II e il III secolo d.C.
“Do la cittadinanza romana a tutti gli stranieri che abitano l’ecumene1, consentendo loro di conservare anche il diritto di cittadinanza2, con la sola eccezione di coloro che si sono arresi3 a Roma e che si sono posti sotto la sua protezione.”
Papiro Giessen, 40, I, 7-9.
“Coloro che abitano nel mondo romano, in seguito alla Costituzione dell’imperatore Antonino sono riconosciuti cittadini romani.”
Domizio Ulpiano, Digesto, I, 5, 17.
“Caracalla dichiarò cittadini romani tutti coloro che erano sottomessi al suo potere, a parole per onorarli, in realtà per poter ottenere maggiori entrate grazie a questo provvedimento, poiché gli stranieri non pagavano gran parte dei tributi riservati ai cittadini.”
Cassio Dione, Storia romana, LXXVII, trad. di A. Stroppa, BUR, Milano 1995.
1 Le terre abitate all’interno dell’impero romano.
2 Cioè i diritti di cittadinanza previsti dalle leggi delle loro città di origine.
3 Si tratta dei cosiddetti dediticii.