4.3 L’ESPANSIONE NEL MEDITERRANEO

CITTADINANZA & COSTITUZIONE

L’iter legislativo secondo la Costituzione

Art. 70 ”La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere“


Art. 71 ”L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale“

Nel corso della storia il potere legislativo – la facoltà di elaborare leggi valide e vincolanti per tutti gli abitanti di un certo territorio – ha assunto caratteristiche molto diverse ed è stato esercitato in forma più o meno ristretta: da un monarca assoluto, da un gruppo oligarchico o da fasce molto più ampie di popolazione, direttamente o attraverso l’elezione di propri rappresentanti in un’assemblea legislativa. Questo è ciò che avviene nelle moderne democrazie, nelle quali la sovranità appartiene al popolo, che la esercita appunto delegando l’attività legislativa al Parlamento, e in cui il legislativo è uno dei tre poteri fondamentali dello Stato insieme al potere esecutivo (detenuto dal Governo) e al potere giudiziario (esercitato dalla Magistratura). Come stabilisce la Costituzione Italiana, oltre a quello di indirizzare e controllare l’azione del Governo, il principale compito del Parlamento è quello di emanare le leggi. Ma come nasce, concretamente, una legge dello Stato in Italia?
Poiché la funzione legislativa spetta alle due Camere in eguale misura (bicameralismo “perfetto”), per diventare tale una legge deve essere presentata, discussa e approvata nello stesso testo sia dalla Camera dei deputati sia dal Senato. L’iter legis, cioè il cammino di una legge dalla presentazione del progetto alla sua approvazione ed entrata in vigore, presenta varie tappe. Il progetto di legge viene consegnato da chi lo propone alla Commissione parlamentare competente in materia (Commissione bilancio, giustizia, ambiente ecc.), cioè a un gruppo di parlamentari che si occupano specificamente di quell’argomento. Gran parte dell’attività legislativa del Parlamento non si svolge, infatti, nell’assemblea, alla presenza di tutti i parlamentari, ma appunto in ambiti più ristretti che hanno il compito di analizzare i provvedimenti proposti, controllare la loro compatibilità con le leggi già in vigore e con i dettami della Costituzione e, se necessario, rielaborarli nel modo opportuno. Le Commissioni, essendo organi collegiali del Parlamento, devono rispettare nella loro composizione le proporzioni tra i gruppi parlamentari della Camera o del Senato; nelle Commissioni, in altre parole, vi sono gli stessi rapporti di maggioranza e minoranza che contraddistinguono i due rami del Parlamento.
Alla fine dei lavori, la Commissione consegna una relazione all’assemblea, in modo che anche altre Commissioni possano dare, se lo ritengono opportuno, il loro contributo alla stesura della legge. La Camera dei deputati è quindi pronta per la discussione generale della legge, cui seguiranno l’esame e il voto su ogni articolo. Alla fine delle singole deliberazioni, l’assemblea vota la legge nel suo complesso. Se approvata, l’esame della legge passa al Senato, dove essa viene sottoposta allo stesso iter già affrontato alla Camera. La legge è considerata approvata dal Parlamento quando entrambe le Camere hanno votato lo stesso testo. Qualora il Senato introduca qualche modifica dopo la prima votazione, quindi, la legge deve tornare alla Camera e, dopo essere stata votata con i cambiamenti apportati, nuovamente al Senato per l’approvazione definitiva. A questo punto, è compito del Presidente della Repubblica promulgarla o, con messaggio motivato, rimandarla al Parlamento perché venga nuovamente discussa e votata. Questo può accadere, per esempio, nel caso in cui il Presidente (e gli esperti che lo affiancano nell’esame del provvedimento) ravvisi nella legge dei profili di incostituzionalità. Dopo la promulgazione, la legge viene infine pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed entra di norma in vigore dopo quindici giorni: il suo cammino è compiuto.
Un progetto di legge, però, può essere presentato non solo da uno o più parlamentari, ma anche dal Governo (su delega del Parlamento) e da altri soggetti cui una legge costituzionale conferisce tale potere: i Consigli regionali, il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (Cnel) e il popolo stesso. Anche i comuni cittadini, infatti, possono presentare un progetto di legge, purché esso sia sostenuto dalla raccolta di 50 000 firme di elettori.

  • Come viene esercitata la sovranità popolare?
  • Qual è l’iter che dovrebbe seguire un progetto di legge prima di trasformarsi in legge dello Stato italiano?
  • Che cos’è una commissione parlamentare?
  • Qual è il ruolo del Presidente della Repubblica in relazione a una nuova legge?
  • Come possono i cittadini presentare un progetto di legge? 

Il nuovo Storia&Geo - volume 1
Il nuovo Storia&Geo - volume 1
Dalla preistoria alla crisi di Roma repubblicana