3.3 LA GRECIA CLASSICA

CITTADINANZA & COSTITUZIONE

Il “pubblico assassinio”: la pena di morte ieri e oggi

Art. 27 “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione”
La pena di morte, cioè l'uccisione di un individuo decisa e attuata da un'autorità statale, è stata presente nella maggioranza degli ordinamenti penali non solo dell'età antica, ma anche di quella moderna. Soltanto nel Settecento, nel contesto culturale e filosofico dell'Illuminismo, i suoi fondamenti etici e giuridici furono per la prima volta sottoposti a una critica radicale.
«Parmi un assurdo che le leggi che detestano [...] e puniscono l'omicidio, ne commettono uno esse medesime, e, per allontanare i cittadini dall'assassinio, ordinino un pubblico assassinio». Così si esprimeva il giurista ed economista Cesare Beccaria nel suo Dei delitti e delle pene, pubblicato in forma anonima a Livorno nel 1764. Secondo la teoria del contratto sociale formulata dal pensiero giuridico illuminista – di cui Beccaria fu uno dei più importanti rappresentanti in Italia – una società è tale in quanto fondata su un “contratto”, cioè un accordo tra coloro che governano e coloro che sono governati. Chi aderisce al contratto, entrando nella società civile, sceglie di rinunciare a parte della propria libertà e di sottoporsi a leggi comuni a tutti, in cambio della sicurezza e del mantenimento di un ordine sociale. Il delitto è un attacco a quest'ordine sociale e al contratto su cui si fonda, e come tale va punito. Secondo Beccaria, tuttavia, la pena non può essere la morte, non solo perché lo Stato non può macchiarsi dello stesso reato che vuole punire, ma anche perché essa è in contraddizione con lo stesso "contratto" che dovrebbe difendere, e che non prevede la rinuncia alla vita, da parte di chi l'ha stipulato, in favore di un'autorità superiore.
Da Beccaria in poi, la critica alla pena di morte ha trovato sostenitori tra molti filosofi e giuristi. La sua applicazione è stata messa in discussione in quanto contraria ai diritti inviolabili dell'uomo, che già gli illuministi ritenevano appartenessero a ogni individuo. I sistemi penali, però, hanno a lungo continuato a prevederla tra i metodi di repressione del crimine. Il primo Stato al mondo a cancellarla dal proprio codice penale fu uno Stato della penisola italiana, il Granducato di Toscana, nel 1786. Dopo l'Unità d'Italia (1861), la pena di morte fu abolita nel 1889 dal codice Zanardelli. Ristabilita sotto il fascismo, fu nuovamente eliminata dal codice penale solo con la nascita della Repubblica, quando venne sostituita con l'ergastolo (il carcere a vita). Nel 1994 è stata definitivamente cancellata anche la clausola dell'articolo 27 della Costituzione che l'ammetteva ancora per i casi previsti dalle leggi marziali (cioè vigenti in tempo di guerra).
Ancora oggi, tuttavia, gli Stati che prevedono la pena capitale sono molti, tra cui alcuni dei Paesi più ricchi e popolosi del mondo (Stati Uniti, Cina, India). Come ogni altra pena, anche quella capitale è disciplinata dalle leggi dei singoli Stati in cui è vigente, e così può avvenire che in alcuni di questi essa sia applicata per punire reati che ai nostri occhi non appaiono gravi o che, per i nostri costumi e le nostre leggi, non sono affatto reati. Vi sono Paesi del mondo in cui la pena di morte non punisce solo l'omicidio o l'alto tradimento nei confronti dell'autorità statale, ma anche il traffico di droga, la professione di una fede religiosa o l'adesione a un partito politico, l'omosessualità o l'adulterio.
Indipendentemente dalla gravità dei reati che intende punire, in ogni caso, nella lotta per la moratoria della pena capitale – vale a dire per la sua sospensione a tempo indeterminato, se non della sua completa abolizione – filosofi e giuristi si richiamano ancora in gran parte alle tesi di Beccaria, sostenendo sia l'inutilità del suo effetto deterrente contro future azioni criminose (punendo con la morte un criminale, infatti, non si dissuadono altri criminali da compiere simili azioni), sia la sua illegittimità giuridica (quale che sia la sua colpa, uno Stato non può togliere a nessuno il diritto alla vita).
  • Perché, secondo Beccaria, la pena di morte è inaccettabile? 
  • Quale fu il primo Stato a cancellare la pena di morte dal proprio codice penale? 
  • In quali importanti Stati è attualmente in vigore la pena di morte? 

Il nuovo Storia&Geo - volume 1
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Dalla preistoria alla crisi di Roma repubblicana