Unità 12 LA RINASCITA CAROLINGIA E IL FEUDALESIMO >> Capitolo 34 – Il feudalesimo e le ultime invasioni

TESTIMONIANZE DELLA STORIA

I FEUDI DIVENTANO EREDITARI

Con la Constitutio de feudis (o Edictum de beneficiis), emanata il 28 maggio 1037 dall’imperatore Corrado II il Salico, il processo di frammentazione politica e amministrativa dell’Europa, in atto ormai da secoli, ricevette un’ulteriore sanzione ufficiale.
Infatti, se già con il capitolare di Quierzy dell’877 il beneficio dell’ereditarietà era stato riconosciuto per i feudi maggiori, con questo nuovo provvedimento esso veniva esteso anche ai feudi minori.

Nel nome della santa e individua Trinità, Corrado II, per grazia di Dio Augusto imperatore dei Romani.
1. Vogliamo sia noto a tutti i fedeli della Santa Chiesa di Dio e ai nostri, così presenti come futuri, che noi, al fine di riconciliare gli animi dei signori e dei “milites”, sì che si possano vedere sempre gli uni con gli altri concordi e servano devotamente con fedeltà e perseveranza noi ed i loro “seniores”, ordiniamo e fermamente decidiamo: che nessuno milite di vescovi, abati e abbadesse o di marchesi o conti o chiunque altro che tenga un beneficio dai nostri beni pubblici o dalle proprietà della Chiesa o che lo ha tenuto anche se ora lo ha ingiustamente perduto appartenga egli ai nostri valvassori maggiori od ai loro militi, non debba perdere il suo beneficio senza colpa certa e dimostrata e se non a tenore delle costituzioni dei nostri predecessori e per giudizio dei suoi pari.
2. Se nascerà contesa fra signori e militi, benché i suoi pari abbiano giudicato che il milite debba essere privato del beneficio, se egli dirà che ciò fu deciso ingiustamente e per odio, manterrà il beneficio finché il signore e chi ha promossa l’accusa coi pari suoi verranno alla nostra presenza e qui la causa sarà giustamente decisa. Se tuttavia i pari dell’incolpato verranno meno ai signori, egli terrà il beneficio finché verrà alla nostra presenza col suo signore ed i pari. Il signore invece od il milite che è incolpato e deciderà di venire alla nostra presenza, renda nota tale decisione a colui col quale ha contesa, sei settimane prima di incominciare il viaggio. E ciò sia osservato per i valvassori maggiori.
3. Per i minori, invece, nel regno, le cause siano decise dinanzi al signore o dinanzi al messo nostro.
4. Ordiniamo altresì che quando un milite, fra i maggiori od i minori, lascerà questa vita terrena, il figlio suo ne erediti il beneficio. Se invece il milite non avrà un figlio ma lascerà un nipote da figlio, questi abbia in pari modo il beneficio, con l’osservanza dell’uso praticato dai valvassori maggiori nella consegna dei cavalli e delle armi ai loro signori. Che se nemmeno un nipote lascerà ed avrà un fratello legittimo e consanguineo, se questi avrà offeso il Signore e vorrà fare ammenda e diventare suo milite, abbia il beneficio che fu già del padre suo.1
5. Proibiamo inoltre in tutti i modi che alcuno dei signori presuma di far permuta o precaria o livello2 dei benefici dei suoi militi senza il consenso di questi. Nessuno poi ardisca spogliare ingiustamente il milite di quei beni che egli tiene con titolo di proprietà o per ordine legale o per legittimo livello e precaria.
6. Vogliamo noi pure il fodro3 che i nostri predecessori riscuotevano dai castelli. Ma non intendiamo esigere in alcun modo il tributo che essi non ebbero.
7. Se alcuno infrangerà quest’ordine paghi una contribuzione di cento libbre d’oro, metà alla nostra camera e metà a colui al quale è recato danno.


Documenti storici, a cura di R. Romeo, G. Talamo, Loescher, Torino 1966

PER FISSARE I CONCETTI
  • Quali conseguenze portò il diritto ereditario nel rapporto tra signore e feudatario?
  • Che cosa cambiò nella gestione del feudo?

Terre, mari, idee - volume 2
Terre, mari, idee - volume 2
Da Roma imperiale all’anno Mille