Unità 12 LA RINASCITA CAROLINGIA E IL FEUDALESIMO >> Capitolo 32 – I Franchi

TESTIMONIANZE DELLA STORIA

LE NORME DEL SISTEMA CURTENSE

I capitolari (dal latino capitularia, “divisi in capitoli”) erano le raccolte dei provvedimenti dettati dall’imperatore, con i quali Carlo Magno cercò di regolamentare tutti i settori dell’impero. Nel primo brano qui presentato, tratto dal Capitulare de villis, emanato agli inizi del IX secolo e valido in tutti i territori del regno dei Franchi, si descrive il funzionamento delle aziende agricole che appartenevano direttamente al sovrano, signore delle sue proprietà terriere. Nel secondo brano, tratto da provvedimenti emanati nell’anno 800 sempre da Carlo Magno, si descrivono invece le prestazioni gratuite che i contadini dovevano fornire ai loro proprietari terrieri.

1. Vogliamo che le nostre ville, che abbiamo istituito per il nostro profitto, siano sfruttate integralmente a nostro vantaggio e non all’altrui.
5. Quando i nostri giudici1 devono occuparsi dei lavori agresti sulle nostre terre: seminare, arare e raccogliere le messi, falciare il fieno o vendemmiare, ciascuno di loro in ogni località, al momento di eseguire questi lavori, provveda e regoli le cose in modo che tutto si svolga nel modo migliore.
7. Che ciascuno dei giudici adempia pienamente al suo compito, come gli è stato prescritto; e se fosse necessario lavorare di più, faccia calcolare se si debba aumentare il carico di lavoro o le giornate lavorative.
10. Che i nostri fattori, forestali, cavallanti, dispensieri, esattori e gli altri inservienti arino ciascuno una quantità di terra determinata, consegnino dei maiali dai loro mansi e, per le prestazioni manuali, provvedano diligentemente ai loro compiti. […]
19. Nei nostri fienili delle più importanti ville ci siano non meno di cento polli e di trenta oche; nei mansi non ci siano meno di cinquanta polli e di dodici oche. […]
23. In ognuna delle nostre ville i giudici abbiano stalle per le mucche, i porci, le pecore, le capre e i montoni, quante più sarà possibile; e per nessuna ragione debbono esserne prive. […]
65. Che i pesci dei nostri vivai siano venduti e sostituiti da altri, in modo che ve ne siano sempre […].
70. Vogliamo che nell’orto siano coltivate tutte le piante.


S. Gasparri, A. Di Salvo, F. Simoni, Fonti per la storia medievale. Dal V all’XI secolo, Sansoni, Firenze 1992

Chiunque dei predetti uomini2 tenga un quarto di fondo deve arare nella parte dominica per un’intera giornata per il suo signore, mettendo i propri animali e il proprio aratro; dopo di che nessun servizio manuale gli può essere richiesto dal signore in quella stessa settimana. E chi non possiede tanti animali da poter svolgere il suo lavoro in un giorno, lo compia in due giorni. […] E chi non può far niente e non ha animali, lavori per tre giorni con le mani per il suo signore, dalla mattina alla sera, e il signore non gli chieda niente di più. In queste cose si adottavano finora criteri diversi, perché alcuni lavoravano tutta la settimana, altri metà settimana, altri due giorni. Perciò abbiamo stabilito queste regole, affinché la famiglia contadina non possa sottrarsi ai lavori predetti e i signori non possano richiederle niente di più.


Monumenta Germaniae Historica, Capitularia regum Francorum, vol. I, Hahn, Hannover 1883

PER FISSARE I CONCETTI
  • Quali attività venivano svolte nei mansi, in base alla regolamentazione esposta?
  • Che cosa erano tenuti a fare i contadini nelle proprietà come corvées?

Terre, mari, idee - volume 2
Terre, mari, idee - volume 2
Da Roma imperiale all’anno Mille