Unità 11 TRA ORIENTE E OCCIDENTE >> Capitolo 29 – I Longobardi nella penisola e l’affermazione della Chiesa

DIVENTARE CITTADINI

L’uguaglianza davanti alla legge e il giusto processo

ART. 111

La giurisdizione si attua attraverso il giusto processo regolato dalla legge.

Lo strumento per realizzare l’uguaglianza di tutti gli esseri umani è un’amministrazione della giustizia improntata all’imparzialità e in grado di assicurare il “giusto processo”. L’esistenza di leggi scritte e di tribunali che ne impongano il rispetto non garantisce infatti, di per sé, la parità dei diritti; perché questa sia effettiva, è fondamentale che i giudici sottopongano tutti gli individui allo stesso trattamento e che assicurino a tutti la possibilità di difendersi dalle accuse.

Il cammino verso l’uguaglianza

L’uguaglianza degli individui nei codici legislativi è un fatto prettamente moderno: fondamentale in tal senso è stata la sottoscrizione della Dichiarazione universale dei diritti umani nel 1948. L’antico diritto romano – che pure, per molti aspetti, è alla base del diritto moderno – non la prevedeva, come risulta evidente dall’esistenza della schiavitù. Nell’Europa dei regni romano-germanici ci fu addirittura un regresso nella sfera del diritto. Nell’Italia longobarda, per esempio, il diritto romano decadde in favore di norme giuridiche e usanze più arretrate, come la faida e l’ordalia. Anche quando vennero prodotti codici di leggi scritte (come l’editto di Rotari del 643), non vennero cancellate le disuguaglianze previste nel giudizio dei reati commessi da uomini liberi e schiavi, nobili e individui appartenenti ai ceti inferiori. Ancora nel XVIII secolo, alla vigilia della Rivoluzione francese, nobili e clero erano sottoposti a leggi particolari e dovevano rispondere a tribunali diversi da quelli del popolo. L’esistenza di norme uguali per tutti e di una serie di tutele processuali è dunque una conquista recente.
La Costituzione italiana nell’articolo 3 garantisce l’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, mentre l’articolo 24 afferma che «Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti» e che «la difesa è un diritto inviolabile», garantito anche ai non abbienti che non possano pagare un avvocato difensore; l’articolo 111, inoltre, presenta le modalità con cui la legge disciplina il giusto processo.
Secondo quanto afferma la Costituzione, ogni cittadino accusato di aver commesso un reato ha il diritto di essere informato nel più breve tempo possibile delle accuse mosse contro di lui e di avere il tempo necessario a preparare la propria difesa. Soprattutto, le prove processuali devono formarsi sulla base del “principio del contraddittorio”: le dichiarazioni a carico dell’imputato devono cioè essere raccolte davanti a un giudice imparziale, con la possibilità di interrogare chi muove le accuse e di chiamare a deporre chi può rilasciare dichiarazioni in difesa dell’accusato.

PER FISSARE I CONCETTI
  • Da che cosa dipendeva la disuguaglianza davanti alla legge in epoca antica?
  • In che modo sono state eliminate queste disparità? Per rispondere fai riferimento alla realtà italiana.

Terre, mari, idee - volume 2
Terre, mari, idee - volume 2
Da Roma imperiale all’anno Mille