Unità 11 TRA ORIENTE E OCCIDENTE >> Capitolo 29 – I Longobardi nella penisola e l’affermazione della Chiesa

TESTIMONIANZE DELLA STORIA

IL GUIDRIGILDO NELL’EDITTO DI ROTARI

L’editto di Rotari si componeva di 388 articoli in lingua latina, inframmezzata però da molte parole longobarde.
Gli articoli seguenti disciplinano in particolare l’istituto del guidrigildo.

8. Se qualcuno avrà provocato una rissa durante una riunione o in qualunque assemblea, sia condannato a pagare al re un’ammenda di novecento soldi.

9. Se qualcuno avrà denunciato al re un uomo, accusandolo di aver tentato di ucciderlo, sia lecito all’accusato dimostrare la sua innocenza col giuramento e discolparsi. E se sarà risultato qualche elemento di sospetto e tale uomo è presente, gli sia lecito discolparsi del suo crimine […] combattendo in duello. E se sia provata la sua colpevolezza, sia giustiziato, ovvero paghi l’ammenda che al re sarà piaciuto stabilire. Ma se il crimine non sarà stato provato e al contrario si sarà dimostrato che l’accusa era falsa, l’accusatore che non sarà riuscito a provare l’accusa paghi il suo guidrigildo, per metà al re e per metà a colui che era stato accusato del delitto.

11. Se degli uomini liberi avranno tramato la morte di qualcuno senza il consenso del re, quand’anche poi non lo uccidano, paghino venti soldi ciascuno come sopra; ma se sarà stato ucciso, allora l’omicida paghi il risarcimento secondo il valore del morto, cioè secondo il guidrigildo.

18. Se qualcuno, per vendicare un affronto subìto, alzerà la mano armata sull’avversario, o entrerà in un centro abitato con un gruppo di armigeri fino a quattro, il loro capo venga messo a morte per l’illecito arbitrio, oppure paghi un’ammenda di novecento soldi, per metà al re e per metà alla vittima.

43. Per aver strappato a un altro una mano, un piede, un occhio, il naso, un’ammenda di 100 soldi; ma solo di 63 se la mano resta pendente. Per aver strappato il pollice, 50 soldi; ma solo 30 se è rimasto attaccato. Per aver strappato l’indice, 35 soldi; un altro dito, 30 soldi.

73. Per tutte le soprascritte lesioni e ferite tra uomini liberi, abbiamo stabilito dei risarcimenti superiori a quelli dei nostri antenati, perché si ponga fine alla faida, cioè all’inimicizia e, dopo aver ricevuto il soprascritto risarcimento, non si chieda di più né venga tenuto rancore, ma la questione sia considerata chiusa e la concordia più duratura.


Editto di Rotari, in G. L. Barni, I Longobardi in Italia, De Agostini, Novara 1975

PER FISSARE I CONCETTI
  • Per quali aspetti l’editto di Rotari supera le vecchie norme consuetudinarie dei Longobardi?

Terre, mari, idee - volume 2
Terre, mari, idee - volume 2
Da Roma imperiale all’anno Mille