Terre, mari, idee - volume 2

Unità 11 TRA ORIENTE E OCCIDENTE >> Capitolo 29 – I Longobardi nella penisola e l’affermazione della Chiesa

Durante il loro dominio, che si configurò duro e autoritario, la popolazione di origine romana e di religione cristiana fu spietatamente sottomessa.
Dal punto di vista della struttura sociale ed economica si creò dunque una netta cesura con la fase precedente. La maggioranza della popolazione locale fu costretta a lavorare nelle campagne per mantenere la nobiltà longobarda, mentre i latifondisti di origine romana, che avevano fatto parte dell’amministrazione del regno ostrogoto, si videro confiscare le loro proprietà terriere o furono addirittura uccisi.
Per questo motivo i Longobardi furono considerati dagli abitanti della penisola invasori crudeli e spietati, che devastavano le campagne, incendiavano i luoghi di culto e riducevano in schiavitù la popolazione. Numerose chiese e monasteri, come quello di Montecassino, fondato da san Benedetto nel 529, vennero in effetti distrutti dalla loro furia devastatrice.

L’editto di Rotari e le disparità nel diritto

L’assoggettamento della penisola implicò anche la parziale sostituzione del diritto romano con le norme tradizionali degli invasori. Le leggi longobarde, ispirate a princìpi giuridici arcaici, erano tramandate oralmente; le prime leggi scritte vennero codificate dai Longobardi solo nel 643, con l’editto di Rotari.
L’ editto, emanato per rendere più efficiente l’amministrazione della giustizia nel regno, era in realtà una semplice trascrizione in latino delle consuetudini non scritte in uso da secoli. Per questo motivo esso rappresenta una fonte storica di grande valore, che fornisce molte informazioni sulla società, sui valori e sui costumi longobardi precedenti al contatto con il mondo romano. La codificazione delle norme contribuì comunque ad attenuare gli aspetti più primitivi dei costumi longobardi, e germanici in generale. La faida ( p. 142), per esempio, fu quasi completamente sostituita dal guidrigildo, che consisteva nel risarcimento economico in riparazione di un danno arrecato a un altro individuo libero. Rimase invece in vigore il mundio, il diritto di protezione-tutela che il capo della fara esercitava su tutti i componenti del gruppo familiare e soprattutto sulle donne, che a lui dovevano obbedienza.
La stesura delle prime leggi rappresentò dunque un elemento di progresso civile per la società longobarda, ma non cancellò le forti disuguaglianze che la caratterizzavano. I privilegi riservati alle classi più elevate erano per esempio riscontrabili nel fatto che il guidrigildo per i servi o per i contadini sottomessi a un padrone era inferiore rispetto a quello previsto per i nobili. Le norme contenute nell’editto, inoltre, non si applicavano indistintamente a tutta la popolazione. Emanate per dirimere le controversie tra i Longobardi e tra questi ultimi e la popolazione preesistente di origine romana, esse non sostituirono le disposizioni previste dal diritto romano per regolare i rapporti che riguardavano esclusivamente i discendenti dei Romani.

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Da Roma imperiale all’anno Mille