Dai fatti alla Storia - volume 3

DALLA STORIA A OGGI Negli anni Sessanta e Settanta si assistette a un rinvigorimento del movimento femminista. A fronte delle condizioni di sostanziale parità raggiunte dalle donne nel campo dei diritti politici e dell accesso all istruzione, si affacciarono problematiche nuove, quali la partecipazione paritaria al mondo del lavoro da parte della donna sia in termini di livelli di salario sia di opportunità di impiego o la contestazione dei rapporti vigenti nella famiglia tradizionale, fondata sulla centralità della figura maschile. Oltre a imprimere un influenza durevole sulla mentalità e sul costume delle società dei paesi occidentali, questa seconda ondata del femminismo condusse all approvazione di leggi importantissime: l introduzione del divorzio, la depenalizzazione dell adulterio femminile, la parità legale dei coniugi all interno della famiglia e il diritto all aborto come accadde per esempio in Francia fra il 1965 e il 1985, e in Italia fra 1970 e 1981 (> C15.6 e > C16.7). Per effetto di questi processi, la condizione della donna è sensibilmente migliorata negli ultimi decenni del Novecento. Tuttavia, nella gran parte dei paesi occidentali non risulta esserci effettiva parità fra uomini e donne in termini di opportunità occupazionali, carriera, posizioni di potere, salari. Uno scenario che solo adesso, nei primi decenni del XXI secolo, comincia a mutare significativamente. La condizione femminile resta un problema aperto in molti paesi del mondo. In Arabia Saudita, per esempio, solo nel 2011 le donne hanno ottenuto il diritto di voto per le elezioni locali. Il film La candidata ideale di H. Al-Mansour (Arabia Saudita/Germania, 2019) racconta proprio questo contesto. I DIRITTI DELLA DONNA IN ITALIA In Italia, le donne hanno ottenuto pieni diritti politici solo nel 1946, in occasione del referendum istituzionale e delle elezioni per l Assemblea costituente (> C16.1). La Costituzione della Repubblica, all articolo 3, prevede l uguaglianza fra tutti i cittadini, senza alcuna distinzione di genere. A tale principio fondamentale viene dato ulteriore risalto, stabilendo l equiparazione di diritti e retribuzioni fra la donna lavoratrice e l uomo lavoratore (art. 37), l accesso alle elezioni politiche (art. 48) e agli incarichi e uffici pubblici (art. 51). Sia l articolo 51 sia l articolo 117 impegnano rispettivamente lo Stato e le Regioni nel promuovere specifici provvedimenti che rendano effettive le pari opportunità di accesso alla vita pubblica e politica fra i generi, rimuovendo ogni ostacolo sociale, culturale ed economico. Tuttavia, la legislazione civile e penale ha tardato a recepire questi impulsi, conservando norme fortemente connotate dal sessismo, ereditate dal Codice Rocco di epoca fascista (1930). Qui, per esempio (art. 559), l adulterio della moglie veniva considerato un reato penale, mentre non erano previste pene in caso di tradimento da parte del marito. Esistevano, inoltre, specifiche norme atte a salvaguardare l onore della famiglia , declinato unicamente come onore dei membri maschili che sono a capo della famiglia. Di questo genere era l articolo 587, che prevedeva l attenuante del delitto d onore , ovvero una pena di soli 3-7 anni per: «chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d ira determinato dall offesa recata all onor suo o della famiglia . Figlio della medesima concezione di onore era l istituto del matrimonio riparatore (art. 544), ovvero la possibilità offerta all autore di uno stupro o di una violenza carnale a danno di una ragazza o donna nubile e illibata, di far estinguere il proprio reato proponendo alla vittima di unirsi a lui in matrimonio. A partire dalla fine degli anni Sessanta, nel contesto di trasformazione sociale seguita al Sessantotto (> C16.6), furono attuate importantissime riforme che modificarono gli assetti della società italiana e che abrogarono molte delle norme presenti nel Codice Rocco (> C16.7): l introduzione del divorzio (1970), la riforma del diritto di famiglia (1975) e la legalizzazione dell aborto (1978). L adulterio era già stato depenalizzato nel 1968, mentre i provvedimenti relativi al delitto d onore e al matrimonio riparatore furono abrogati nel 1981. Tipica rappresentazione della casalinga statunitense nelle pubblicità degli anni Cinquanta. 638

Dai fatti alla Storia - volume 3
Dai fatti alla Storia - volume 3
Dal Novecento a oggi