LA FONTE - Lo Statuto albertino

SEZIONE D | IL SECOLO DELLA BORGHESIA E L ET DELL IMPERIALISMO Approfondisci LA FONTE Lo Statuto albertino (testo integrale) Lo Statuto albertino Lo statuto concesso da Carlo Alberto, per questo noto come Statuto albertino , costituì la legge fondamentale del Regno di Sardegna e, a partire dal 1861, dell Italia unita, fino al 1946. Il testo è di chiara impostazione liberale moderata, molto lontano dalle richieste avanzate dagli ambienti più democratici, ma rappresenta comunque un punto di passaggio decisivo nell evoluzione costituzionale e istituzionale italiana. Art. 1. - La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. [ ] Art. 3. - Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere: il Senato, e quella dei Deputati. Art. 4. - La persona del Re è sacra ed inviolabile. Art. 5. - Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo dello Stato: comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra: fa i trattati di pace, d alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. [ ] Art. 9. - Il Re convoca in ogni anno le due Camere: può prorogarne le sessioni, e disciogliere quella dei Deputati; [ ] Art. 24. - Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge. [ ] Art. 26. - La libertà individuale è guarentita. [ ] Art. 28. - La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi. Art. 29. - Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili. [ ] Art. 30. - Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re. [ ] Art. 32. - riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l esercizio nell interesse della cosa pubblica. Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia. [ ] Art. 65. - Il Re nomina e revoca i suoi Ministri. [ ] Art. 68. - La Giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo Nome dai Giudici ch Egli istituisce. [ ] Art. 77. - Lo Stato conserva la sua bandiera: e la coccarda azzurra è la sola nazionale. 328 Il cattolicesimo viene confermato come religione ufficiale. Il re condivide il potere legislativo con le due Camere. Viene ribadita la natura divina del sovrano, re per grazia di Dio . Il potere esecutivo è esclusivamente nelle mani del re. L attività parlamentare è dettata dal re, che convoca e scioglie la Camere. Sancito il principio dell uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge. gg Garantita la libertà individuale. Garantita la libertà di stampa. p Garantito il diritto alla proprietà privata. Sull imposizione di nuove tasse, il re non può decidere da solo. Viene invece limitata la libertà di associazione. Il governo si forma in base alle indicazioni del re, indipendentemente dagli esiti elettorali. Anche il potere giudiziario è nelle mani del sovrano. INTERROGHIAMO LA FONTE 1 Come sono suddivisi i poteri (esecutivo, legislativo e giudiziario) in base allo Statuto albertino? 2 Quali diritti vengono garantiti ai sudditi dallo Statuto?

Dai fatti alla Storia - volume 2
Dai fatti alla Storia - volume 2
Dalle rivoluzioni alla fine dell’Ottocento