Percorsi di educazione civica

Costituzione della Repubblica italiana Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull ordinamento giudiziario. Art. 108 Le norme sull ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge [VII]. La legge assicura l indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali [100], del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all amministrazione della giustizia [102]. Art. 109 L autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria. Art. 110 Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia [107] l organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. SEZIONE II. NORME SULLA GIURISDIZIONE l acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all interrogatorio da parte dell imputato o del suo difensore. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati [13, 14, 15, 21]. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale [13], pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge [137]. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra [103, VI]. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione [103]. Art. 112 Art. 111 (19) La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell accusa e Il pubblico ministero ha l obbligo di esercitare l azione penale. Art. 113 Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa [24, 103, 125]. Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa. (19) Articolo modificato con la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 («Inserimento dei princìpi del giusto processo nell articolo 111 della Costituzione ) (Gazz. Uff. n. 300 del 23 dicembre 1999). V. anche la legge 25 febbraio 2000, n. 35 («Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, recante disposizioni urgenti per l attuazione dell articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo ) (Gazz. Uff. n. 50 del 1 marzo 2000). 83

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