Percorsi di educazione civica

DOCUMENTI TITOLO V LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI Art. 114 (21) La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni [131] e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento. con legge costituzionale (24). La Regione Trentino-Alto Adige/S dtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata. Art. 115 (22) [Abrogato.] Art. 116 (23) Il Friuli Venezia Giulia [X], la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/S dtirol e la Valle d Aosta/Vallée d Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati Art. 117 La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (20) «1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. 2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell articolo 117 e all articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti [Articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione ) (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001)]. (21) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione ) (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001). (22) Articolo abrogato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione ) (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001). (23) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione ) (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001). (24) Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 «Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana, approvato con D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455 ; Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 «Statuto speciale per la Sardegna ; Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 «Statuto speciale per la Valle d Aosta ; Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 «Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ; Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 «Statuto speciale della Regione FriuliVenezia Giulia ; Legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 «Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il TrentinoAlto Adige ; Legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1 «Modifica al termine stabilito per la durata in carica dell Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia ; D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ; Legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3 «Modifiche ed integrazioni alla legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, concernente la durata in carica dell assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali della Sardegna, della Valle d Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia. Modifica allo statuto speciale per la Valle d Aosta ; Legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 «Disposizioni concernenti l elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano . 84

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