Percorsi di educazione civica

DOCUMENTI Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito [81]. La legge assicura l indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo [108]. TITOLO IV LA MAGISTRATURA SEZIONE I. ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE Art. 101 La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge. Art. 102 La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull ordinamento giudiziario [108]. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali [25]. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura [VI]. La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all amministrazione della giustizia. Art. 103 Il Consiglio di Stato [100] e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi [24, 111, 113, 125]. La Corte dei conti [100] ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge [113]. I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate [111, VI]. 82 Art. 104 La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio superiore della magistratura [105, 106, 107] è presieduto dal Presidente della Repubblica [87]. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune [55] tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. Il Consiglio elegge un vice-presidente fra i componenti designati dal Parlamento. I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale. Art. 105 Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati [106, 107]. Art. 106 Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge sull ordinamento giudiziario [108] può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori. Art. 107 I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall ordinamento giudiziario o con il loro consenso. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l azione disciplinare. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

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