Percorsi di educazione civica

Carta dei diritti fondamentali dell Unione Europea TITOLO III UGUAGLIANZA Art. 20 UGUAGLIANZA DAVANTI ALLA LEGGE Tutte le persone sono uguali davanti alla legge. Art. 21 3. Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse. Art. 25 DIRITTI DEGLI ANZIANI L Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale. NON DISCRIMINAZIONE Art. 26 1. vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l età o l orientamento sessuale. 2. Nell ambito d applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità. INSERIMENTO DELLE PERSONE CON DISABILIT L Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l autonomia, l inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità. TITOLO IV SOLIDARIET Art. 22 DIVERSIT CULTURALE, RELIGIOSA E LINGUISTICA L Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica. Art. 23 PARIT TRA DONNE E UOMINI La parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Il principio della parità non osta al mantenimento o all adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato. Art. 24 DIRITTI DEL MINORE 1. I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione. Questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità. 2. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l interesse superiore del minore deve essere considerato preminente. Art. 27 DIRITTO DEI LAVORATORI ALL INFORMAZIONE E ALLA CONSULTAZIONE NELL AMBITO DELL IMPRESA Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto dell Unione e dalle legislazioni e prassi nazionali. Art. 28 DIRITTO DI NEGOZIAZIONE E DI AZIONI COLLETTIVE I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto dell Unione e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero. 101

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