Percorsi di educazione civica

DOCUMENTI Art. 11 LIBERT DI ESPRESSIONE E D INFORMAZIONE 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. 2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati. Art. 12 LIBERT DI RIUNIONE E DI ASSOCIAZIONE 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni persona di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi. 2. I partiti politici a livello dell Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell Unione. a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell Unione. Art. 16 LIBERT D IMPRESA riconosciuta la libertà d impresa, conformemente al diritto dell Unione e alle legislazioni e prassi nazionali. Art. 17 DIRITTO DI PROPRIET 1. Ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuna persona può essere privata della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall interesse generale. 2. La proprietà intellettuale è protetta. Art. 18 Art. 13 LIBERT DELLE ARTI E DELLE SCIENZE Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata. Art. 14 DIRITTO ALL ISTRUZIONE 1. Ogni persona ha diritto all istruzione e all accesso alla formazione professionale e continua. 2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all istruzione obbligatoria. 3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all educazione e all istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati. Art. 15 LIBERT PROFESSIONALE E DIRITTO DI LAVORARE 1. Ogni persona ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata. 2. Ogni cittadino dell Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro. 3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto 100 DIRITTO DI ASILO Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato sull Unione europea e del trattato sul funzionamento dell Unione europea (in appresso denominati «i trattati ). Art. 19 PROTEZIONE IN CASO DI ALLONTANAMENTO, DI ESPULSIONE E DI ESTRADIZIONE 1. Le espulsioni collettive sono vietate. 2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.

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