Percorsi di educazione civica

TITOLO I TITOLO II DIGNIT LIBERT Art. 1 Art. 6 DIGNIT UMANA DIRITTO ALLA LIBERT E ALLA SICUREZZA La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Art. 7 Art. 2 DIRITTO ALLA VITA RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E DELLA VITA FAMILIARE 1. Ogni persona ha diritto alla vita. 2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni. Art. 3 Art. 8 DIRITTO ALL INTEGRIT DELLA PERSONA PROTEZIONE DEI DATI DI CARATTERE PERSONALE 1. Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. 2. Nell ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: a) il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge; b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone; c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro; d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani. Art. 4 PROIBIZIONE DELLA TORTURA E DELLE PENE O TRATTAMENTI INUMANI O DEGRADANTI 1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano. 2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica. 3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un autorità indipendente. Art. 9 DIRITTO DI SPOSARSI E DI COSTITUIRE UNA FAMIGLIA Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l esercizio. Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti. Art. 10 Art. 5 LIBERT DI PENSIERO, DI COSCIENZA E DI RELIGIONE PROIBIZIONE DELLA SCHIAVIT E DEL LAVORO FORZATO 1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù. 2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio. 3. proibita la tratta degli esseri umani. 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l insegnamento, le pratiche e l osservanza dei riti. 2. Il diritto all obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l esercizio. 99

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Storia Triennio