Percorsi di educazione civica

DOCUMENTI Art. 29 Art. 34 DIRITTO DI ACCESSO AI SERVIZI DI COLLOCAMENTO SICUREZZA SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE Ogni persona ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito. 1. L Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto dell Unione e le legislazioni e prassi nazionali. 2. Ogni persona che risieda o si sposti legalmente all interno dell Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali, conformemente al diritto dell Unione e alle legislazioni e prassi nazionali. 3. Al fine di lottare contro l esclusione sociale e la povertà, l Unione riconosce e rispetta il diritto all assistenza sociale e all assistenza abitativa volte a garantire un esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto dell Unione e le legislazioni e prassi nazionali. Art. 30 TUTELA IN CASO DI LICENZIAMENTO INGIUSTIFICATO Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto dell Unione e alle legislazioni e prassi nazionali. Art. 31 CONDIZIONI DI LAVORO GIUSTE ED EQUE 1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose. 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite. Art. 32 DIVIETO DEL LAVORO MINORILE E PROTEZIONE DEI GIOVANI SUL LUOGO DI LAVORO Il lavoro minorile è vietato. L età minima per l ammissione al lavoro non può essere inferiore all età in cui termina la scuola dell obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate. I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, psichico, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione. Art. 33 VITA FAMILIARE E VITA PROFESSIONALE 1. garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale. 2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni persona ha il diritto di essere tutelata contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l adozione di un figlio. 102 Art. 35 PROTEZIONE DELLA SALUTE Ogni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell attuazione di tutte le politiche ed attività dell Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana. Art. 36 ACCESSO AI SERVIZI D INTERESSE ECONOMICO GENERALE Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell Unione, questa riconosce e rispetta l accesso ai servizi d interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente ai trattati. Art. 37 TUTELA DELL AMBIENTE Un livello elevato di tutela dell ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.

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