CITTADINANZA COSTITUZIONE La tutela della libertà di culto Musulmani in preghiera nella moschea di Roma. Art. 19 Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa L Italia di oggi, come la maggior parte dei Paesi europei, presenta una società fortemente multietnica e multireligiosa. Le stime sulla varietà delle confessioni religiose esistenti nel nostro Paese sono spesso difficili da costruire, ma secondo i dati elaborati nel 2015 dal Cesnur (Centro studi sulle nuove religioni) le persone che professano una religione diversa da quella cattolica sono circa 1 639 500, il 2,9% della popolazione totale. Questo dato si riferisce però soltanto ai cittadini italiani, cioè a coloro che sono in possesso della cittadinanza italiana. Se si considerano gli immigrati privi di cittadinanza, tale numero sale a circa 5 514 700 individui, con forte incidenza degli immigrati islamici e dei cristiani ortodossi. All interno del 2,9% dei cittadini italiani che professano un credo diverso da quello cattolico, i fedeli numericamente più consistenti sono i protestanti (27%) e i testimoni di Geova (25,8%), seguiti da musulmani (15%), cristiani ortodossi (9,7%), buddhisti (9,1%) ed ebrei (2,2%). A tale mosaico vanno aggiunti poi i fedeli di altre confessioni storiche , come mormoni e induisti, oltre che i nuovi movimenti organizzati, come quelli new age e next age, nati nel secolo scorso e da considerarsi a metà strada tra fedi religiose vere e proprie e stili di vita. La varietà religiosa, conseguenza dei fenomeni dell immigrazione e della sempre più marcata integrazione tra Paesi, è tutelata da tutte le moderne costituzioni vigenti negli Stati democratici. La Costituzione italiana contempla la libertà di culto dei cittadini tra i suoi princìpi fondamentali. Essa compare infatti già nell art. 3, strettamente collegata agli altri diritti nei quali si sostanzia l uguaglianza davanti alla legge, che è tale appunto senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni po- 122 litiche, di condizioni personali e sociali . Ma la Costituzione afferma la libertà di religione anche in forma più esplicita. L art. 19 riconosce ai cittadini la piena libertà di professare la propria fede in qualsiasi forma, individuale o associata . In altre parole, ogni cittadino ha il diritto di praticare il culto sia in privato, sia in pubblico, di riunirsi con gli altri fedeli e di prendere parte alle celebrazioni e alle preghiere rituali. Accanto alla tutela della dimensione individuale della fede religiosa, quindi, la Costituzione contempla anche quella collettiva. Gli artt. 8, 19 e 20, oltre a sancire l uguaglianza di tutte le confessioni, riconoscono la libertà di fare propaganda e di svolgere la pratica religiosa in maniera collettiva (il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali , art. 20). La legislazione ordinaria dello Stato italiano prevede persino delle norme per facilitare la pratica religiosa, per esempio attraverso agevolazioni fiscali concesse agli enti religiosi o tramite la possibilità, data ai contribuenti, di versare agli istituti religiosi una parte delle imposte. Gli unici limiti fissati dalla Costituzione consistono nelle prescrizioni secondo cui culti e rituali non devono essere contrari al buon costume (art. 19) e in base ai quali l autonomia concessa agli enti religiosi (che prevede anche il diritto di avere propri statuti) non deve trovarsi in contrasto con i princìpi dell ordinamento giuridico dello Stato (art. 8). Quanti sono i cittadini italiani non cattolici? Tutti gli altri, secondo te, si considerano cattolici? In che modo viene garantita la libertà di culto nella Costituzione italiana?
I colori della STORIA - volume 2
Da Roma imperiale all’anno Mille