Sezione I - Dei belligeranti
[...]
Capitolo II - Dei prigionieri di guerra
Art. 4
I prigionieri di guerra sono in potere del Governo nemico [...]. Essi devono essere trattati con mitezza. Tutto ciò che appartiene loro personalmente, ad eccezione delle armi, dei cavalli e delle carte militari, rimane di loro proprietà.
Art. 6
Lo Stato ha diritto d’adoperare i prigionieri di guerra in lavori corrispondenti al loro grado e all’attitudine loro. Questi lavori non saranno però eccessivi e non staranno in alcun rapporto colle operazioni della guerra. […] I lavori eseguiti per lo Stato sono pagati secondo le tariffe in vigore per i militi dell’esercito nazionale che eseguiscano gli stessi lavori. […]
Art. 7
[…] In mancanza di speciale accordo fra i belligeranti, i prigionieri di guerra saranno trattati, quanto alla nutrizione, al vestiario e all’alloggio, nello stesso modo che le truppe
del Governo che li avrà catturati.
Art. 15
Le società di soccorso pei prigionieri di guerra […] riceveranno da parte dei belligeranti […] tutte le facilitazioni compatibili colle necessità militari […], onde possano soddisfare al loro compito umanitario. […]
Art. 18
Ai prigionieri di guerra sarà lasciata piena libertà per ciò che riguarda l’esercizio della
propria religione, compresa l’assistenza agli uffici del loro culto, alla sola condizione che si conformino alle misure di ordine e di polizia prescritte dall’autorità militare. […]
Art. 20
Conchiusa la pace, il rimpatrio dei prigionieri si farà nel più breve termine possibile. [...]
Sezione II - Delle ostilità
Capitolo I - Dei mezzi con cui nuocere al nemico, degli assedi e dei bombardamenti
Art. 23
Oltre ai divieti sanciti da convenzioni speciali, è segnatamente proibito: a) di far uso di veleni o di armi avvelenate; b) di uccidere o di ferire a tradimento individui appartenenti alla nazione o all’armata nemica; c) di uccidere o di ferire un nemico che avendo deposte le armi o non essendo più in grado di difendersi, si è reso a discrezione; d) di dichiarare che non sarà dato quartiere1; e) di far uso di armi, proiettili o materie atti a cagionare inutili sofferenze; f) di abusare della bandiera parlamentare, della bandiera nazionale, delle insegne militari e dell’uniforme del nemico, nonché dei segni distintivi della Convenzione di Ginevra2; g) di distruggere o di sequestrare proprietà nemiche, salvo che tali distruzioni e sequestri fossero imperiosamente richiesti dalle necessità della guerra.
Art. 25
È proibito di attaccare o bombardare città, villaggi, abitazioni o fabbricati che non siano difesi.
Art. 27
Negli assedi e nei bombardamenti si dovranno prendere tutte le misure necessarie al fine di risparmiare, per quanto è possibile, gli edifici dedicati al culto, alle arti, alle scienze e alla beneficenza, gli ospedali e i luoghi di ricovero dei malati e feriti, a condizione che non siano adoperati in pari tempo a uno scopo militare. È dovere degli assediati di indicare questi edifizi o luoghi di ricovero con segni visibili speciali da notificarsi anticipatamente all’assediante.
Art. 28
È proibito di abbandonare al saccheggio una città od una località anche se presa d’assalto.
Sezione III - Del potere militare sul territorio dello Stato nemico
Art. 46
L’onore e i diritti della famiglia, la vita degli individui e la proprietà privata, al pari delle convinzioni religiose e dell’esercizio dei culti, devono essere rispettati. La proprietà privata non può essere confiscata. […]
Art. 50
Nessuna pena collettiva, pecuniaria od altra, può essere inflitta alle popolazioni per atti di singoli individui dei quali esse non possano riguardarsi come solidalmente responsabili. […]
Art. 56
I beni dei comuni, quelli degli istituti consacrati al culto, alla carità e all’istruzione, alle arti ed alle scienze, anche se appartenenti allo Stato, saranno trattati come proprietà privata. Ogni asportazione, distruzione o guasto intenzionale di simili istituti, di monumenti storici, di opere d’arte o di scienza è vietato e deve essere punito.