Unità 8 L’ECUMENE ROMANA >> Capitolo 18 – Consolidamento ed espansione della potenza di Roma

DIVENTARE CITTADINI

L’iter legislativo secondo la Costituzione

ART. 70

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.


ART. 71

L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Nel corso della storia il potere legislativo – la facoltà di elaborare leggi valide e vincolanti per tutti gli abitanti di un certo territorio – ha assunto caratteristiche molto diverse ed è stato esercitato in forma più o meno ristretta: da un monarca assoluto, da un gruppo oligarchico o da fasce molto più ampie di popolazione, direttamente o attraverso l’elezione di propri rappresentanti in un’assemblea legislativa.

Nelle moderne democrazie la sovranità appartiene al popolo, che la esercita delegando l’attività legislativa al Parlamento; in esse, quello legislativo è uno dei tre poteri fondamentali dello Stato insieme al potere esecutivo (detenuto dal governo) e al potere giudiziario (esercitato dalla magistratura).
Come stabilisce la Costituzione italiana, oltre a quello di indirizzare e controllare l’azione del governo, il principale compito del Parlamento è l’emanazione delle leggi.
In Italia la funzione legislativa spetta alle due camere in eguale misura: per diventare tale una legge deve essere presentata, discussa e approvata nello stesso testo sia dalla Camera dei deputati sia dal Senato. Il progetto di legge viene consegnato da chi lo propone alla Commissione parlamentare competente in materia (Commissione bilancio, giustizia ecc.), cioè a un gruppo di parlamentari che si occupano specificamente di quell’argomento. Gran parte dell’attività legislativa del Parlamento si svolge, infatti, in ambiti ristretti che hanno il compito di analizzare i provvedimenti proposti, controllare la loro compatibilità con le leggi già in vigore e con i dettami della Costituzione e, se necessario, rielaborarli nel modo opportuno. Le Commissioni, essendo organi collegiali del Parlamento, devono rispettare nella loro composizione le proporzioni tra i gruppi parlamentari della Camera o del Senato; nelle Commissioni, in altre parole, vi sono gli stessi rapporti di maggioranza e minoranza che contraddistinguono i due rami del Parlamento. Alla fine dei lavori, la Commissione consegna una relazione all’assemblea, in modo che anche altre Commissioni possano dare eventualmente il loro contributo alla stesura della legge. La Camera dei deputati è quindi pronta per la discussione generale della legge, cui seguono l’esame e il voto su ogni articolo.
Alla fine delle singole deliberazioni, l’assemblea vota la legge nel suo complesso. Se approvata, la legge passa all’esame del Senato, dove viene sottoposta al medesimo iter affrontato alla Camera.
La legge è considerata approvata dal Parlamento quando entrambe le Camere hanno votato lo stesso testo. Qualora il Senato introduca modifiche dopo la prima votazione, quindi, la legge deve tornare alla Camera: solo se quest’ultima vota integralmente il nuovo testo l’approvazione è definitiva, altrimenti si ritorna al Senato e così via. Dopo l’approvazione della legge, è compito del presidente della Repubblica promulgarla o, con messaggio motivato, rimandarla al Parlamento perché venga nuovamente discussa e votata. Questo può accadere, per esempio, nel caso in cui il presidente (e gli esperti che lo affiancano nell’esame del provvedimento) ravvisi nella legge dei profili di incostituzionalità. Dopo la promulgazione, la legge viene infine pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed entra di norma in vigore dopo quindici giorni: il suo cammino è compiuto.
Un progetto di legge, però, può essere presentato non solo da uno o più parlamentari, ma anche dal governo (su delega del Parlamento) e da altri soggetti cui una legge costituzionale conferisce tale potere: i Consigli regionali, il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (Cnel) e il popolo stesso. Anche i comuni cittadini, infatti, possono presentare un progetto di legge, purché esso sia sostenuto dalla raccolta di 50 000 firme di elettori.

PER FISSARE I CONCETTI
  • Quale ruolo svolgono le Commissioni nel corso dell’iter legislativo?
  • Chi promulga la legge dopo la sua applicazione?

Terre, mari, idee - volume 1
Terre, mari, idee - volume 1
Dalla preistoria alla crisi di Roma repubblicana