Dai fatti alla Storia - volume 3

Il regime fascista in Italia | CAPITOLO 8 PROVVEDIMENTI PER LA DIFESA DELLO STATO Legge 25 novembre 1926, n. 2008 ART. 1. Chiunque commette un fatto diretto contro la vita, l integrità o la libertà personale del Re o del Reggente è punito con la morte. La stessa pena si applica, se il fatto sia diretto contro la vita, l integrità o la libertà personale della Regina, del Principe ereditario o del Capo del Governo. [ ] ART. 3. Quando due o più persone concertano1 di commettere alcuno dei delitti preveduti2 nei precedenti articoli, sono punite, pel solo fatto del concerto, con la reclusione da cinque a quindici anni. I capi, promotori ed organizzatori sono puniti con la reclusione da quindici a trenta anni. Chiunque, pubblicamente o a mezzo della stampa, istiga a commettere alcuno dei delitti preveduti nei precedenti articoli o ne fa l apologia3, è punito pel solo fatto della istigazione o della apologia, con la reclusione da cinque a quindici anni. ART. 4. Chiunque ricostituisce, anche sotto forma o nome diverso associazioni, organizzazioni o partiti disciolti per ordine della pubblica autorità, è punito con la reclusione da tre a dieci anni, oltre l interdizione perpetua dai pubblici uffici. ART. 5. Il cittadino che, fuori del territorio dello Stato, diffonde o comunica, sotto qualsiasi forma, voci o notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dello Stato, per modo da menomare il credito o il prestigio dello Stato all estero, o svolge comunque una attività tale da recar nocumento4 agli interessi nazionali, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni, e con l interdizione perpetua dai pubblici uffici. [ ] ART. 7. La competenza per i delitti preveduti dalla presente legge è devoluta a un tribunale speciale [ ]. A. Aquarone, L organizzazione dello Stato totalitario, Einaudi, Torino 1965 Per fatti delittuosi in cui si verifichino gesti diretti contro il re, la regina, il principe e il capo del governo è reintrodotta la pena di morte, che era stata abolita nel 1899. Anche l istigazione a questo tipo di atti attraverso la stampa è ritenuta un delitto da punire con il carcere. Questo articolo decreta l impossibilità di ricostituire alcun partito o associazione che sia stato sciolto, stabilendo la fine di ogni forma di convivenza politica democratica. In nome del prestigio dello Stato e degli interessi nazionali si prescrive il carcere a chiunque, anche dall estero, diffonda notizie esagerate o tendenziose che possano creare discredito all immagine dello Stato. , così, esclusa ogni possibilità di critica verso il regime fascista, che identifica se stesso con lo Stato. In questo articolo si preannuncia l istituzione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato per giudicare i delitti contro lo Stato e i suoi massimi rappresentanti. 1 Concertano: pianificano. INTERROGHIAMO LA FONTE 2 Preveduti: previsti. 1 Che cosa significava, dal punto di vista istituzionale, che il capo del governo fosse responsabile dei suoi atti solo di fronte al re? 2 Quale significato assunsero i provvedimenti sopra citati all interno della visione fascista dello Stato? 3 Apologia: difesa. 4 Nocumento: danno. 229

Dai fatti alla Storia - volume 3
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Dal Novecento a oggi