Dai fatti alla Storia - volume 1

L Europa delle monarchie feudali e l Oriente | CAPITOLO 3 nostra concessione, in un dato giorno, affinché si trovino, con preavviso di almeno quaranta giorni, in un determinato luogo; e in tutte le lettere di convocazione ne indicheremo la causa; quando sarà avvenuta la convocazione, nel giorno stabilito si procederà secondo la risoluzione di coloro che saranno presenti, anche se non tutti i convocati si saranno presentati. [ ] 38. Nessun balivo d ora in poi potrà portare in giudizio un uomo sulla base della propria affermazione, senza produrre dei testimoni attendibili che ne provino la veridicità. 39. Nessun uomo libero sarà arrestato, imprigionato, multato, messo fuori legge, esiliato o molestato in alcun modo, né Noi useremo la forza nei suoi confronti o demanderemo di farlo ad altre persone, se non per giudizio legale dei suoi pari4 e per la legge del Regno. 40. A nessuno venderemo, negheremo, differiremo o rifiuteremo il diritto o la giustizia. 41. Tutti i mercanti siano salvi e sicuri di uscire dall Inghilterra e di entrare in Inghilterra, soggiornare e viaggiare in Inghilterra sia per terra che per acqua per comprare o vendere, liberi da ingiusta tassa secondo le antiche e buone consuetudini; [ ] 61. Poiché Noi abbiamo fatto tutte queste concessioni per Dio, per un miglior ordinamento del nostro Regno e per sanare la discordia sorta tra Noi ed i nostri baroni, e poiché Noi desideriamo che esse siano integralmente e fermamente in perpetuo godute, diamo e concediamo le seguenti garanzie. I baroni eleggano venticinque baroni del Regno che desiderano, allo scopo di osservare mantenere e far osservare con tutte le loro forze, la pace e le libertà che ad essi abbiamo concesso e che confermiamo con questa nostra carta. [ ] 63. Abbiamo giurato, sia da parte nostra sia da parte dei baroni, che tutto ciò che abbiamo detto sopra in buona fede e senza cattive intenzioni sarà osservato in buona fede e senza inganno. Ne sono testimoni le summenzionate persone e molti altri. Si introduce un principio di notevole importanza relativo all applicazione della giustizia verso gli uomini liberi . Questo articolo pone le basi per offrire garanzie nell ambito della giustizia penale: è vietato per il potere pubblico limitare la libertà di qualcuno o applicare sanzioni arbitrarie, ma chi è accusato deve essere sottoposto al giudizio dei suoi pari. L articolo fa emergere l importanza assunta dai commerci nell ambito economico e, di conseguenza, il ruolo di chi ne è protagonista, il ceto mercantile. prevista l elezione di 25 baroni con lo scopo di controllare e giudicare l operato del sovrano e dei suoi funzionari. Il documento si chiude con l impegno solenne da parte del sovrano a rispettare quanto prescritto. G. Musca, La nascita del parlamento nell Inghilterra medievale, Dedalo, Bari 1972 INTERROGHIAMO LA FONTE 4 pari: coloro che possono essere giudicati da una giuria dello stesso livello e ceto sociale. 1 Quali garanzie sono fornite a chi è portato in giudizio e che cosa è previsto verso ogni uomo libero? 2 Leggendo il documento indica quali divieti erano previsti per il sovrano. 81 77636R_0000E01_INTE_BAS@0081.pgs 15.09.2021 13:58

Dai fatti alla Storia - volume 1
Dai fatti alla Storia - volume 1
Dal Medioevo all’Età moderna