LA FONTE - La Magna Charta Libertatum

SEZIONE A | RINASCITA E CRISI DELL EUROPA MEDIEVALE Approfondisci CLIL VIDEO LA FONTE Cos è la Magna Charta? (inglese) La Magna Charta Libertatum La Magna Charta è un documento di natura contrattualistica tra re e baroni, i quali si vedono riconosciute garanzie contro eventuali abusi del sovrano. Senza far ricorso a formule teoriche si indicano concreti diritti, partendo da quelli di natura fiscale. Oltre ai signori laici ed ecclesiastici godono di garanzie anche le città e i borghi, a cui sono riconosciute libertà e consuetudini già esistenti. inoltre affermato il principio basilare del garantismo: il divieto per il potere pubblico di limitare la libertà se non in virtù di una legge già in vigore da quando è commesso il reato. 1. In primo luogo, e avendo Dio come testimone, con la presente carta confermiamo a nome nostro e dei nostri eredi che la Chiesa d Inghilterra sarà per sempre libera, e i suoi diritti non saranno ridotti e le sue libertà non saranno violate. Che la nostra volontà sia che questo comando venga rispettato, appare dal fatto che di nostra libera volontà, prima che nascesse la presente disputa fra Noi e i nostri baroni, Noi abbia garantito e confermato per iscritto la libertà delle elezioni ecclesiastiche [ ] A tutti gli uomini liberi del nostro Regno abbiamo inoltre garantito, a nome nostro e dei nostri eredi in perpetuità, tutte le libertà scritte in questa carta, da avere e tenere per loro e per i loro successori, da parte nostra e dei nostri successori. [ ] 12. Nessun pagamento di scutagio1 o auxilium 2 sarà imposto nel nostro Regno se non per comune consenso, a meno che non sia per il riscatto della nostra persona e per la nomina a cavaliere del nostro figlio primogenito e una sola volta per il matrimonio della nostra figlia maggiore, per tali fini sarà imposto solo un ragionevole auxilium; lo stesso vale per gli auxilii della città di Londra. 13. La città di Londra abbia tutte le sue antiche libertà e le sue libere consuetudini, sia per terre sia per acque. Inoltre vogliamo e concediamo che tutte le altre città, borghi, villaggi e porti abbiano tutte le loro libertà e libere consuetudini. 14. Per ottenere il generale consenso per l imposizione di un auxilium, eccettuati i tre casi sopra specificati, o di uno scutagio faremo convocare con nostre lettere gli arcivescovi, i vescovi, gli abati, i conti e i maggiori baroni, e faremo emettere da tutti i nostri sceriffi e balivi3 una convocazione generale di coloro che possiedono terre direttamente per Il documento si apre con l affermazione della libertà della Chiesa e con la rinuncia da parte del sovrano a interferire nelle nomine ecclesiastiche. Anche gli uomini liberi sono oggetto delle libertà indicate nella Charta. Si dà garanzia che le imposte saranno oggetto di accordo con coloro che devono pagarle. La convocazione del consiglio è regolamentata da una procedura definita per iscritto. 1 scutagio: contributo versato in cambio di una prestazione militare. 2 auxilum: aiuto richiesto dal signore in caso di bisogno. 3 balivi: funzionari di nomina regia. 80 77636R_0000E01_INTE_BAS@0080.pgs 15.09.2021 13:58

Dai fatti alla Storia - volume 1
Dai fatti alla Storia - volume 1
Dal Medioevo all’Età moderna