Dai fatti alla Storia - volume 1

EDUCAZIONE CIVICA Nel 1990 diversi paesi islamici hanno quindi sottoscritto un documento alternativo, la Dichiarazione del Cairo dei diritti umani nell islam, nel quale si sottolinea il ruolo centrale della shari a quale guida della società e fondamento del diritto. La Dichiarazione del Cairo non ha un carattere laico: l uguaglianza degli uomini è fondata sulla loro comune sottomissione a Dio; la diffusione delle informazioni è ammessa fintanto che non leda la «santità e dignità dei Profeti o minacci l integrità morale e religiosa della società; la conversione dei musulmani ad altre religioni o all ateismo è di fatto vietata; le punizioni corporali fustigazione, amputazione e la pena di morte per decapitazione o lapidazione sono consentite in quanto previste dalla shari a. Diversi punti sono in evidente e aperto contrasto con i diritti umani tutelati dalla Dichiarazione Onu, come hanno mostrato importanti associazioni non governative quali l Unione internazionale etico-umanistica e la Commissione internazionale dei giuristi. D altro canto, alcuni intellettuali islamici, come la teologa pakistanoamericana Riffat Hassan e l attivista dei diritti umani canadese Faisal Kutty, hanno invitato a riflettere sulla pretesa della Dichiarazione Onu di rappresentare il più elevato, o unico, modello di tutela della libertà e dell uguaglianza: una pretesa quantomeno problematica, considerando la sua origine nel contesto della cultura e dei valori dell Occidente. coerente con il principio della tolleranza proclamare alcuni diritti universali ? Tuttavia, se accettassimo l idea che esistono società diverse, ognuna con un suo sistema di valori ugualmente valido il cosiddetto relativismo culturale , come ci porremmo di fronte a culture che praticassero la discriminazione, la tortura, i sacrifici umani? Il filosofo austriaco Karl Popper (1902-94), in La società aperta e i suoi nemici (1945), afferma che «la tolleranza illimitata deve portare alla scomparsa della tolleranza poiché non riuscirebbe a difendersi dall attacco degli intolleranti; per questo, egli sostiene che ogni movimento che predica l intolleranza debba essere posto fuori legge. LAVORARE SUL TEMA opportuno, in una società democratica, consentire la libera espressione di ideologie apertamente violente o intolleranti? Preparatevi a discuterne in classe, a partire dalla riflessione sul reato di apologia del fascismo previsto dall ordinamento italiano. Tale reato è stato definito dalla legge Scelba (n. 645 del 1952), promulgata in attuazione della XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione, la quale prevedeva il divieto di ricostituire, sotto qualsiasi forma, il disciolto partito fascista. La classe si divide in quattro gruppi, ognuno dei quali lavora sull analisi degli articoli 1, 4 e 5 della legge Scelba di cui si riportano gli estratti più significativi leggendoli con attenzione ed elaborando le proprie argomentazioni. Ritenete che queste norme siano giustificate all interno di un ordinamento che pratica il valore della tolleranza? Art. 1. [ ] si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione o un movimento persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politico o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principii, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista. Art. 4. Chiunque, fuori del caso preveduto dall art. 1, pubblicamente esalta esponenti, principii, fatti o metodi del fascismo oppure le finalità antidemocratiche proprie del partito fascista è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 500 000. Art. 5. Chiunque con parole, gesti o in qualunque altro modo compie pubblicamente manifestazioni usuali al disciolto partito fascista è punito con l arresto fino a tre mesi o con l ammenda fino a lire cinquantamila. Al termine della discussione ciascun gruppo sintetizza in forma scritta le proprie osservazioni, tenendo presenti anche eventuali opinioni discordanti, e sceglie un portavoce. I quattro portavoce si confrontano in un dibattito finale, moderato dal docente. 567 77636R_0000E01_INTE_BAS@0567.pgs 15.09.2021 15:03

Dai fatti alla Storia - volume 1
Dai fatti alla Storia - volume 1
Dal Medioevo all’Età moderna