Dai fatti alla Storia - volume 1

DALLA A STORIA A A OG GGI La Costituzione della Repubblica italiana (1947), inserendosi in questa tradizione, riconosce il diritto alla libertà di espressione, di stampa e di culto nella Parte I Diritti e doveri dei cittadini , articoli 19 e 21: Art. 19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. Art. 21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. [ ] Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. Negli articoli citati della Costituzione italiana si restringe il diritto di espressione nel caso di riti, pubblicazioni o spettacoli «contrari al buon costume . Trovi questo divieto contraddittorio rispetto al principio di tolleranza? Ritieni che quella di buon costume sia una nozione troppo vaga o anacronistica? TOLLERANZA E DIRITTI UMANI OGGI Nel XX secolo si è assistito a durissime forme di persecuzione e intolleranza. Sebbene la rilevanza politica della religione fosse fortemente diminuita, in molti paesi il radicarsi di ideologie estremiste e del nazionalismo aveva portato alla repressione di minoranze etniche, linguistiche, sociali e politiche. Pur avendo una matrice laica, queste ideologie avevano in comune con le religioni la proposta di una verità intesa come interpretazione unica e totalizzante della realtà e della storia: opporsi a essa significava diventare nemico della comunità (la nazione, lo Stato o il partito) che in tale ideologia si riconosceva. Gli Stati in cui nel Novecento si affermarono regimi aderenti a ideologie di questo tipo, come la Germania nazista, usarono tutti i mezzi (assai più potenti e organizzati rispetto a quel- li degli Stati dell età moderna) per portare avanti vere e proprie campagne di distruzione culturale e veri e propri stermini delle minoranze ritenute non assimilabili. La Seconda guerra mondiale (1939-45) fu il contesto in cui tali politiche di persecuzione videro la massima e più atroce attuazione nei campi di sterminio, in cui il regime nazista operò la sistematica eliminazione fisica di alcune minoranze, in primo luogo quella ebraica. Dopo la conclusione della guerra, perché non potessero ripetersi simili orrori, nel 1945 i principali Stati della terra decisero di costituire un associazione internazionale, l Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu), per promuovere il dialogo, la cooperazione e l amicizia fra le nazioni. L Assemblea generale dell Onu, nel 1948, approvò un documento che avrebbe dovuto rappresentare i principi ispiratori di questa organizzazione e di tutti i governi dei suoi Stati membri: la Dichiarazione universale dei diritti umani. Questa carta, che rappresenta il più importante manifesto a livello mondiale a tutela dei diritti dell uomo, riconosce la libertà di coscienza, di culto e di espressione agli articoli 18 e 19. Benché questo documento sia stato dichiarato vincolante per tutti gli Stati aderenti all Onu, la sua parziale o mancata applicazione in diversi paesi è un problema ricorrente. Né la Dichiarazione ha impedito il ripetersi di atroci massacri di minoranze, come nel caso delle uccisioni di bengalesi perpetrate in Bangladesh dall esercito pakistano (1971), del genocidio di quanti erano ritenuti nemici del regime comunista dei Khmer Rossi in Cambogia (1975-79) o dello sterminio dei Tutsi in Ruanda (1994). L accoglienza della Dichiarazione è inoltre stata tiepida in paesi dove l identità religiosa è considerata un carattere fondante e irrinunciabile della comunità politica, come nella maggior parte degli Stati islamici. Il punto di vista islamico sulla Dichiarazione del 1948, espresso nel 1982 da Said Rajaie-Khorassani, rappresentante dell Iran all Onu, è che essa non può essere integralmente accettat accettata dai musulmani poiché in contrasto con la legge coran coranica, la shari a; l accettazione del pluralismo religioso ed etico sottesa alla Dichiarazione confligge irrimediabilmente con l idea che esista un unica verità, irrimediabil espressa d dalla rivelazione divina del Corano. Eleanor Roosevelt con la versione inglese della Dichiarazione universale dei diritti umani. La D Roosevelt, vedova del presidente degli Usa Franklin R D. Roosevelt (morto nel 1945), fu nominata D delegata degli Usa all Assemblea generale dell Onu, d dove presiedette la Commissione sui diritti umani e d svolse un ruolo centrale nella stesura della sv Dichiarazione, che definì «la Magna Charta D internazionale in di tutti gli uomini di ogni paese . 77636R_0000E01_INTE_BAS@0566.pgs 15.09.2021 15:02

Dai fatti alla Storia - volume 1
Dai fatti alla Storia - volume 1
Dal Medioevo all’Età moderna