Percorsi di educazione civica

Costituzione della Repubblica italiana attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98. In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti. I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta. L Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati. XVIII La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1 gennaio 1948. Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione. La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica. La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato. Data a Roma, addì 27 dicembre 1947 ENRICO DE NICOLA CONTROFIRMANO Il Presidente dell Assemblea Costituente UMBERTO TERRACINI Il Presidente del Consiglio dei ministri ALCIDE DE GASPERI V. Il Guardasigilli GIUSEPPE GRASSI La firma della Costituzione da parte di Enrico De Nicola, Capo provvisorio dello Stato e dal 1° gennaio 1948 primo Presidente della Repubblica italiana. 93

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Storia Triennio