Percorsi di educazione civica

DOCUMENTI uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali. IX La Repubblica, entro tre anni dall entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni. X Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l articolo 6. XI Fino a cinque anni dall entrata in vigore della Costituzione (48) si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell elenco di cui all articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l obbligo di sentire le popolazioni interessate. XII vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. In deroga all articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista. XIII I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive. Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale. I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli. XIV I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922, valgono come parte del nome. L Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge. La legge regola la soppressione della Consulta araldica. XV Con l entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull ordinamento provvisorio dello Stato. XVI Entro un anno dall entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate. XVII L Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa. Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie (48) L articolo unico della legge costituzionale 18 marzo 1958, n. 1, stabilisce che: «Il termine di cui alla XI delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione scadrà il 31 dicembre 1963 . (49) L articolo unico della legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1 («Legge costituzionale per la cessazione degli effetti dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione , Gazz. Uff. n. 252 del 26 ottobre 2002), stabilisce che: «I commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale . 92

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Storia Triennio