Percorsi di educazione civica

DOCUMENTI per un terzo dal Parlamento in seduta comune [55] e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio. I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall esercizio delle funzioni. La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall ufficio di giudice. L ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge [84]. Nei giudizi d accusa contro il Presidente della Repubblica [90] intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l eleggibilità a senatore [58], che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari. Art. 136 Quando la Corte dichiara l illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge [134], la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali. legittimità costituzionale, e le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte. Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte. Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione. SEZIONE II. REVISIONE DELLA COSTITUZIONE LEGGI COSTITUZIONALI Art. 138 Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione [72]. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare [87] quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata [73, 87] se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Art. 139 La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale. Art. 137 Una legge costituzionale (46) stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di (46) Legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 («Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d indipendenza della Corte costituzionale ) (Gazz. Uff. n. 43 del 20 febbraio 1948) e legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 («Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale ) (Gazz. Uff. n. 62 del 14 marzo 1953), successivamente modificate con legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 («Modificazione dell articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale ) (Gazz. Uff. n. 294 del 25 novembre 1967). 90

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Storia Triennio