Percorsi di educazione civica

Costituzione della Repubblica italiana Valle d Aosta [57, 83, 116]; Lombardia; Trentino-Alto Adige [116]; Veneto; Friuli-Venezia Giulia [116, X]; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi [IV]; Molise [57, IV]; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia [116]; Sardegna [116]. Art. 132 (43) Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse [XI]. Si può, con l approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un altra. Art. 133 Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell àmbito d una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione. La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni. TITOLO VI GARANZIE COSTITUZIONALI SEZIONE I. LA CORTE COSTITUZIONALE Art. 134 (44) La Corte costituzionale giudica [VII]: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge [76, 77], dello Stato e delle Regioni [127]; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione [90]. Art. 135 (45) La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, (43) Articolo modificato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 («Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione ) (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001). (44) Articolo modificato con la legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 («Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all articolo 96 della Costituzione ) (Gazz. Uff. n. 13 del 17 gennaio 1989). V. anche l articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 («Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale ) (Gazz. Uff. n. 62 del 14 marzo 1953). (45) Articolo modificato con la legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 («Modificazione dell articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale ) (Gazz. Uff. n. 294 del 25 novembre 1967); nonché con la legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 («Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all articolo 96 della Costituzione ) (Gazz. Uff. n. 13 del 17 gennaio 1989). V. inoltre l articolo 13, comma primo, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (il cui titolo è riportato nella nota 42), come modificato dall articolo 12 della citata legge costituzionale n. 1 del 1989: «Il Parlamento in seduta comune, nel porre in istato di accusa il Presidente della Repubblica, elegge, anche tra i suoi componenti, uno o più commissari per sostenere l accusa . 89

Percorsi di educazione civica
Percorsi di educazione civica
Storia Triennio