Percorsi di educazione civica

DOCUMENTI Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l autorizzazione delle Camere [80]. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere [78]. Presiede il Consiglio superiore della magistratura [104]. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica. Art. 88 Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura (14). Art. 89 Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Gli atti che hanno valore legislativo [76, 77] e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune [55]. TITOLO III IL GOVERNO SEZIONE I. IL CONSIGLIO DEI MINISTRI Art. 92 Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri. Art. 93 Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. Art. 90 Art. 94 Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune [55], a maggioranza assoluta dei suoi membri [134, 135] (15). Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Il voto contrario di una o d entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può Art. 91 Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla (14) Comma modificato con la legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1 («Modifica dell articolo 88, secondo comma, della Costituzione ) (Gazz. Uff. n. 262 dell 8 novembre 1991). (15) V. anche le leggi costituzionali 11 marzo 1953, n. 1 («Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale ) (Gazz. Uff. n. 62 del 14 marzo 1953) e 16 gennaio 1989, n. 1 («Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all articolo 96 della Costituzione ) (Gazz. Uff. n. 13 del 17 gennaio 1989), nonché il «Regolamento parlamentare per i procedimenti d accusa (approvato, con disgiunto atto di impulso, in identico testo, dal Senato il 7 giugno 1989, e dalla Camera dei deputati il 28 giugno 1989) (Gazz. Uff. 3 luglio 1989, n. 153). 80

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Storia Triennio