Percorsi di educazione civica

Costituzione della Repubblica italiana TITOLO II IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Art. 83 Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri [55, 85]. All elezione partecipano tre delegati per ogni Regione [85] eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d Aosta ha un solo delegato [II]. L elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. Art. 84 Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d età e goda dei diritti civili e politici. L ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. L assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge. Art. 85 Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati [63] convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali [83], per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove [61]. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica. Art. 86 Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati [63] indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione [85]. Art. 87 Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere [74]. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione [61]. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo [71]. Promulga le leggi [73, 74, 138] ed emana i decreti aventi valore di legge [76, 77] e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione [75, 138]. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. debito pubblico e prodotto interno lordo nel lungo periodo, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica; f) l istituzione presso le Camere, nel rispetto della relativa autonomia costituzionale, di un organismo indipendente al quale attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell osservanza delle regole di bilancio; g) le modalità attraverso le quali lo Stato, nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi degli eventi eccezionali di cui alla lettera d) del presente comma, anche in deroga all articolo 119 della Costituzione, concorre ad assicurare il finanziamento, da parte degli altri livelli di governo, dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali. 2. La legge di cui al comma 1 disciplina altresì: a) il contenuto della legge di bilancio dello Stato; b) la facoltà dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di ricorrere all indebitamento, ai sensi dell articolo 119, sesto comma, secondo periodo, della Costituzione, come modificato dall articolo 4 della presente legge costituzionale; c) le modalità attraverso le quali i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni. 3. La legge di cui ai commi 1 e 2 è approvata entro il 28 febbraio 2013. 4. Le Camere, secondo modalità stabilite dai rispettivi regolamenti, esercitano la funzione di controllo sulla finanza pubblica con particolare riferimento all equilibrio tra entrate e spese nonché alla qualità e all efficacia della spesa delle pubbliche amministrazioni . 79

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