Percorsi di educazione civica

La storia attraverso i luoghi LUOGHI DELLA STORIA 3 2 Le tracce della Storia nel territorio per una consapevolezza del Patrimonio culturale. 1 I villaggi industriali in Italia nell Ottocento IL CASO DI NEW LANARK Una delle conseguenze del processo di industrializzazione, iniziato in Inghilterra nel Settecento ed esploso nel secolo successivo, fu un massiccio spostamento della popolazione dalle campagne verso i centri produttivi. Borghi e città videro moltiplicarsi i loro abitanti; sorsero interi quartieri-dormitorio, malsani e spesso senza reti fognarie, dove gli operai vivevano in condizioni di abbrutimento, con salari minimi e sempre al limite della povertà. La condizione operaia era un problema sociale, che per lungo tempo gli interventi legislativi affrontarono solo sotto l aspetto dell ordine pubblico o quello igienico-sanitario, in cui peraltro si ottennero decisi miglioramenti grazie ai progressi della medicina. Nei primi decenni dell Ottocento il gallese Robert Owen (1771-1858), convinto dell importanza dell i- struzione e dell influenza dell ambiente sull uomo, rilevò e riorganizzò uno stabilimento tessile a New Lanark, in Scozia, curando in primo luogo il benessere delle maestranze. L opificio divenne un centro autosufficiente, con abitazioni decorose e scuole per i figli degli operai; addirittura Owen vi istituì un asilo d infanzia, il primo del paese. New Lanark divenne una realtà industriale di rilievo: trattare bene gli operai faceva bene anche agli affari. Il caso venne analizzato e studiato in tutta Europa, ma non ebbe molto seguito: progetti così complessi furono rari, mentre fu più frequente la nascita di quartieri operai urbani, ordinati e funzionali. L ESPERIENZA ITALIANA In Italia l industrializzazione partì dopo. Il paese, povero di fonti energetiche, era alle prese con i debiti 4 derivati dall unificazione (1861), con un economia ancora largamente agricola e una classe imprenditoriale poco propensa agli investimenti. Tuttavia, alcuni industriali per lo più del settore tessile, in cui l Italia aveva una tradizione secolare seguirono l esempio di New Lanark e crearono veri e propri villaggi attorno a nuovi impianti. Sicuramente l intenzione era di offrire un ambiente favorevole ai lavoratori e alle loro famiglie, in cui essi vivessero in case dignitose che potevano anche comprare, a rate mensili. Ma questi villaggi garantivano ai padroni importanti vantaggi. In primo luogo, una continuità di prestazione ancora non comune in un paese essenzialmente agricolo: gli operai-contadini non avevano più convenienza o possibilità di tornare nei campi di famiglia all epoca dei raccolti, come spesso accadeva. Inoltre, il fatto che ogni attività fosse organizzata all interno del villaggio (dal dopolavoro alla chiesa, dalla scuola alla ricreazione) permetteva al padrone di presentarsi come un buon padre di famiglia che si prende cura dei figli, ma anche di esercitare un ampio controllo sulla vita degli operai. Al di là di queste esperienze, l industrializzazione di Stato avrebbe creato anche in Italia vaste periferie operaie, soprattutto nel Nord, con le conseguenti tensioni esplose già a cavallo fra Otto e Novecento (per esempio il grande sciopero generale del 1904). 3 COLLEGNO Quando, nel 1865, Torino perse il ruolo politico di capitale del regno, cercò di affermarsi come polo industriale concedendo agevolazioni a chi voleva impiantare nuovi stabilimenti. Ne approfittarono due imprenditori di origine svizzera, Isacco e Napoleone Leumann, padre e figlio, che a partire dal 1876 fecero costruire a Collegno alle porte della città un cotonificio e un borgo, poi detto Villaggio Leumann. Ampliato e completato nel corso di circa trent anni, era dotato di tutti i servizi e collegato al capoluogo da una linea ferroviaria. Oggi il villaggio, in elegante stile Liberty, è parte della rete ecomuseale della provincia torinese; ospita uffici, scuole, associazioni e anche alcuni abitanti. 1 SCHIO Il primo quartiere operaio fu fondato a Schio, nel Vicentino, area vocata alla produzione laniera e in cui l industrializzazione era stata precoce. Nel 1868 l imprenditore Alessandro Rossi costruì un edificio per ospitare i suoi dipendenti e pochi anni dopo fece progettare un intero quartiere, la cui particolarità è l essere strettamente integrato al tessuto urbano. Vi erano abitazioni di quattro tipi, a seconda della classe sociale di chi doveva viverci, ma anche le case più semplici, quelle destinate agli operai, erano comunque ben progettate e curate. Il Nuovo quartiere operaio era dotato di giardini e bagni pubblici, scuole di vario grado, una chiesa e un teatro; nel 1890 arrivò a contare più di 1500 persone. Ancora oggi è abitato. 4 MONGIANA Situato sull Appennino calabrese (Vibo Valentia), in una zona ricca di legname, acque e minerali ferrosi, questo piccolo centro venne creato già nel 1771 per ospitare gli operai delle Reali ferriere volute dai Borbone. Il complesso siderurgico produceva dai bulloni alle rotaie; vi nacque anche un importante fabbrica di armi. Dopo l unità d Italia il centro venne rapidamente abbandonato, anche perché lontano dalle vie di comunicazione e di trasporto. 2 CRESPI D ADDA Nel 1875 Cristoforo Benigno Crespi fece costruire un cotonificio presso Capriate, nel Bergamasco. La fabbrica sorgeva lungo il fiume Adda, le cui acque servivano per le lavorazioni e per produrre energia elettrica. Il figlio Silvio poi divenuto senatore volle costruirvi intorno un intero borgo, come quelli che aveva visto nel Nord Europa. Attorno alla villa padronale il villaggio comprendeva abitazioni differenziate (per dirigenti, impiegati, operai) e offriva tutti i servizi: scuole, ambulatori, una cooperativa di consumo, una chiesa e anche un cimitero. Il complesso è ottimamente conservato, grazie anche a intelligenti restauri, e dal 1995 è stato riconosciuto come Patrimonio dell umanità dall Unesco. LAVORARE SUL TEMA Lo studio delle costruzioni legate all industrializzazione del paese, tra Ottocento e prima metà del Novecento, è chiamato archeologia industriale. Ricerca nel tuo territorio (comune, provincia, regione) alcuni siti di questo genere e prepara per ciascuno una breve scheda in cui riportare i dati principali (per esempio anno di costruzione, funzione, impatto economico ). 60 61 Diritto e Costituzione DOCUMENTI Agenda 2030 TRASFORMARE IL NOSTRO MONDO: L AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE Risoluzione adottata dall Assemblea Generale dell Onu il 25 settembre 2015 PREAMBOLO OBIETTIVO 1 PORRE FINE A OGNI FORMA DI POVERT NEL MONDO 1.1 Entro il 2030, sradicare la povertà estrema per tutte le persone in tutto il mondo, attualmente misurata sulla base di coloro che vivono con meno di DOCUMENTI Quest Agenda è un programma d azione per le persone, il pianeta e la prosperità. Essa persegue inoltre il rafforzamento della pace universale in una maggiore libertà. Riconosciamo che sradicare la povertà in tutte le sue forme e dimensioni, inclusa la povertàestrema, è la più grande sfida globale e un requisito indispensabile per lo sviluppo sostenibile. Tutti i paesi e tutte le parti in causa, agendo in associazione collaborativa, implementeranno questo programma. Siamo decisi a liberare la razza umana dalla tirannia della povertà e vogliamo curare e salvaguardare il nostro pianeta. Siamo determinati a fare i passi audaci e trasformativi che sono IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO urgentemente necessari per portare il mondo sulla Vista la deliberazione dell Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato strada della sostenibilità e della resilienza. la Costituzione della Repubblica italiana; Nell intraprendere questo viaggio collettivo, promettiamo che nessuno verrà trascurato. Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione; I 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile e i 169 traguardi che annunceremo oggi dimostrano la dimensione e l ambizione di questa nuova Agenda PROMULGA universale. Essi si basano sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio e mirano a completare ciò che questi la Costituzione della Repubblica italiana nel seguente testo: non sono riusciti a realizzare. Essi mirano a realizzare pienamente i diritti umani di tutti e a raggiungere l uguaglianza di genere e l emancipazione di tutte le donne e le ragazze. Essi sono interconnessi e indivisibili e bilanciano le tre dimensioni dello sviluppo zione (Gazz. Uff. n. 300 del 23 dicembre 1999); 17 (*) Con le modificazioni introdotte con le leggi costitusostenibile: la dimensione economica, sociale e zionali 9 febbraio 1963, n. 2: «Modificazioni agli articogennaio 2000, n. 1: «Modifica all articolo 48 della Coambientale. li 56, 57 e 60 della Costituzione (Gazz. Uff. n. 40 del stituzione concernente l istituzione della circoscrizione Gli Obiettivi e i traguardi stimoleranno nei prossimi 15 12 febbraio 1963); 27 dicembre 1963, n. 3: «ModificaEstero per l esercizio del diritto di voto dei cittadini itaanni interventi in aree di importanza cruciale per zioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzioliani residenti all estero (Gazz. Uff. n. 15 del 20 gennal umanità e il pianeta. ne della Regione Molise (Gazz. Uff. n. 3 del 4 gennaio io 2000); 23 gennaio 2001, n. 1: «Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei 1964); 22 novembre 1967, n. 2: «Modificazione dell artiPERSONE colo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all eSiamo determinati a porre fine alla povertà e alla costituzionale (Gazz. Uff. n. 294 del 25 novembre stero (Gazz. Uff. n. 19 del 24 gennaio 2001); 18 ottobre fame, in tutte le loro forme e dimensioni, e ad 1967); 16 gennaio 1989, n. 1: «Modifiche degli articoli 96, 2001, n. 3: «Modifiche al titolo V della parte seconda assicurare che tutti gli esseri umani possano 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionadella Costituzione (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre realizzare il proprio potenziale con dignità e le 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedi2001); 23 ottobre 2002, n. 1: «Legge costituzionale per uguaglianza in un ambiente sano. la cessazione degli effetti dei commi primo e secondo menti per i reati di cui all articolo 96 della Costituzione della XIII disposizione transitoria e finale della Costitu(Gazz. Uff. n. 13 del 17 gennaio 1989); 4 novembre 1991, n. 1: «Modifica dell articolo 88, secondo comma, della zione (Gazz. Uff. n. 252 del 26 ottobre 2002); 30 magNOTA - Per ogni obiettivo, i testi in nero rappresentano i traguardi daUff. raggiungere, i testi in colore gli strumenti Costituzione (Gazz. n. 262 dell 8 novembre 1991); gio 2003, n. 1: «Modifica dell articolo 51 della Costitu6 marzo 1992, n. 1: «Revisione dell articolo 79 della Cozione (Gazz. Uff. n. 134 del 12 giugno 2003); 2 ottobre stituzione in materia di concessione di amnistia e in2007, n. 1: «Modifica dell articolo 27 della Costituzione, dulto (Gazz. Uff. n. 57 del 9 marzo 1992); 29 ottobre concernente l abolizione della pena di morte (Gazz. 1993, n. 3: «Modifica dell articolo 68 della Costituzione Uff. n. 236 del 10 ottobre 2007); 20 aprile 2012, n. 1: (Gazz. Uff. n. 256 del 30 ottobre 1993); 22 novembre «Introduzione del principio del pareggio di bilancio nel1999, n. 1: «Disposizioni concernenti l elezione diretta la Carta costituzionale (Gazz. Uff. n. 95 del 23 aprile del Presidente della Giunta regionale e l autonomia sta2012); 19 ottobre 2020, n. 1 («Modifiche agli articoli 56, tutaria delle Regioni (Gazz. Uff. n. 299 del 22 dicembre 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del 1999); 23 novembre 1999, n. 2: «Inserimento dei prinnumero dei parlamentari ) (Gazz. Uff. n. 261 del 21 ottobre 2020). cìpi del giusto processo nell articolo 111 della Costitu- COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (*) 106 cibo nutriente e sufficiente per tutto l anno. 2.2 Entro il 2030, porre fine a tutte le forme di malnutrizione; raggiungere, entro il 2025, i traguardi concordati a livello internazionale contro l arresto della crescita e il deperimento nei bambini sotto i 5 anni di età; soddisfare le esigenze nutrizionali di NOTA - I numeri riportati, nel testo normativo, fra parentesi quadra, indicano gli articoli della Costituzione correlati. 68 PRINCIPI FONDAMENTALI Art. 1 Art. 6 L Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche [X]. Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [XIV] e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [29, 37, 48, 51, 117], di razza, di lingua [6], di religione [8, 19], di opinioni politiche [22], di condizioni personali e sociali. compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Art. 4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Art. 5 La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo [118]; adegua i princìpi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell autonomia e del decentramento [114 e segg., IX]. Art. 7 Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale [138]. Art. 8 Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge [19, 20]. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Art. 9 La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica [33, 34]. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Art. 10 L ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l estradizione dello straniero per reati politici [26] (1). (1) V. anche la legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 («Estradizione per i delitti di genocidio ) (Gazz. Uff. n. 164 del 3 luglio 1967). 69 La Costituzione italiana La Dichiarazione universale dei diritti umani La Carta dei diritti fondamentali dell Unione Europea L Agenda 2030 5

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