4. Organizzazioni collettive o enti

38 dIrITTO 2. I soggetti giuridici 4. Organizzazioni collettive o enti Le organizzazioni collettive sono enti formati da più persone fisiche e/o da un insieme di beni finalizzati al raggiungimento di uno scopo comune. Tali organizzazioni possono essere: 1. persone giuridiche, se ottengono il riconoscimento da parte dello Stato; 2. enti di fatto se operano senza tale riconoscimento, come i partiti politici, i sindacati, i comitati. Per mezzo del riconoscimento, gli enti acquistano una propria soggettività diventando persone giuridiche che si distinguono dalle persone fisiche che ne fanno parte. ORGANIZZAZIONI COLLETTIVE O ENTI persone giuridiche (con riconoscimento) pubbliche (Stato, regione) private (società, associazioni, fondazioni) Enti di fatto (senza riconoscimento) Associazioni non riconosciute (partiti politici, sindacati) Comitati Lo scopo delle organizzazioni collettive deve essere innanzitutto lecito (art. 18 cost.) e può essere: 1. lucrativo, cioè il perseguimento di un guadagno o di un profitto (è il caso delle società commerciali come Barilla, Ferrero, TIM o delle società calcistiche); 2. non lucrativo, ossia di tipo culturale, sportivo, benefico, politico. Sono organizzazioni non lucrative un circolo culturale, un associazione sportiva dilettantistica, un associazione ambientalista come il WWF, l AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue), ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale), un sindacato (CGIL, CISL, UIL ecc.), una fondazione, come la Fondazione Italiana Ricerca sul Cancro. Per raggiungere il loro scopo, gli enti si avvalgono di organi, ossia di persone fisiche (per esempio il presidente, l amministratore, il tesoriere ecc.) che realizzano concretamente le finalità stabilite gestendone il patrimonio e prendendo le singole decisioni. Le organizzazioni collettive si distinguono per la loro finalità, che può essere lucrativa o non lucrativa.

Diritto ed economia. Istruzioni per l’uso
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