3.3 Tutela della donna lavoratrice e del minore lavoratore

104 5. Diritti e doveri del cittadino nella Costituzione DIRItto 3.3 Tutela della donna lavoratrice e del minore lavoratore Articolo 37 La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione. La Costituzione dedica particolare attenzione alla tutela dei cosiddetti soggetti deboli, cioè donne e minori, nel rapporto di lavoro. Questo articolo affronta il tema dell eguaglianza di retribuzione tra lavoro maschile e femminile per cui, a parità di lavoro, non vi deve essere alcuna differenza di trattamento tra uomo e donna (anche per quanto riguarda la possibilità di carriera). L art. 37 sostiene inoltre la necessità, per la donna, di poter conciliare gli impegni familiari con il lavoro (va in questa direzione, per esempio, la legge a tutela delle lavoratrici madri). Nella seconda parte dell articolo i Costituenti hanno dedicato particolari garanzie per il lavoro minorile, che la legge n. 977/1967 (integrata dalla normativa europea con il D.Lgs. n. 345/1999) ha specificato come segue: 1. divieto di adibire i minori allo svolgimento di lavori pericolosi, faticosi e insalubri o notturni; 2. controlli medici preventivi e periodici per salvaguardare l integrità psicofisica del minore; 3. età minima per l ammissione al lavoro prevista a 16 anni (al completamento dell istruzione obbligatoria). Bisogna avere 15 anni per svolgere l apprendistato, che può completare l obbligo di istruzione finalizzato a conseguire una qualifica professionale (legge n. 183/2010); 4. l occupazione dei bambini (soggetti di età inferiore a 15 anni) è assolutamente vietata, salvo che in casi eccezionali, per esempio per attività artistiche, pubblicitarie, sportive ecc. L effettiva uguaglianza tra lavoratori e lavoratrici è un obiettivo non ancora raggiunto pienamente benché sancito dalla Costituzione.

Diritto ed economia. Istruzioni per l’uso
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