I colori della letteratura ed. NUOVO ESAME DI STATO -

Il Settecento Dentro il testo Il fine preventivo delle pene I contenuti tematici Nel paragrafo 12 qui riportato integralmente l autore definisce lo Stato tranquillo mode ratore delle passioni particolari (r. 5): un entità, cioè, che deve governare i desideri e gli interessi dei singoli grazie allo strumento della ragione. appunto la ragione a indicare che il fine delle pene deve essere di tipo esclusivamente preventivo (Il fine dunque non è altro che d impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini e di rimuovere gli altri dal farne uguali, rr. 8-9): non potendosi rimediare ai danni di un delitto, solo la prevenzione di altri delitti è un obiettivo utile alla collettività. Questo concetto anticipa la critica, contenuta nel paragrafo 16, della tortura, pratica che Beccaria considera una crudeltà inutile, dettata da un tirannico spirito di vendetta indegno di uno Stato moderno. Da qui la conclusione: Quelle pene dunque e quel metodo d infliggerle deve esser prescelto che, serbata la proporzione, farà una impressione più efficace e più durevole sugli animi degli uomini, e la meno tormentosa sul corpo del reo (rr. 9-12). Si tratta di un principio che diventerà un cardine della civiltà giuridica europea: all inizio della Rivoluzione francese, infatti, esso verrà accolto nella Dichiarazione dei diritti dell uomo e del cittadino del 26 agosto 1789, in cui si afferma che «la legge non deve stabilire che pene strettamente ed evidentemente necessarie ; la stessa Costituzione italiana del 1948 recita, all articolo 27: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato . Il rifiuto della tortura Il paragrafo 16 di cui abbiamo riportato gli stralci salienti presenta alcuni princìpi ancora oggi lontani dall essere universalmente affermati, a partire dalla cosiddetta presunzione d innocenza , in base alla quale un imputato va considerato innocente fino alla pronuncia di una sentenza definitiva (Un uomo non può chiamarsi reo prima del la sentenza del giudice, r. 19). L autore si sofferma qui ad argomentare sull inutilità della tortura, e anzi sul danno che essa può causare nella ricerca della verità: la sopportazione dei supplizi, infatti, dipende dalla resistenza fisica dell individuo che li subisce, motivo per cui un colpevole potrebbe essere giudicato innocente solo perché capace di resistere ai tormenti; inoltre, è probabile che la tensione emotiva faccia cadere in contraddizione non solo chi è colpevole, ma anche chi è innocente; infine, l alterazione dei gesti e della fisionomia provocati dalla tortura finisce spesso per confondere o nascondere, anziché evidenziare, i segni di innocenza o di colpevolezza che si stanno cercando. La distinzione tra reato e peccato Beccaria individua l origine della tortura nella concezione religiosa dell espiazione dei peccati attraverso la sofferenza fisica, che si traduce nella pratica di far scontare una parte della pena al sospettato ancor prima che sia condannato. Storicamente, inoltre, l idea di poter provare con la tortura la colpevolezza o l innocenza dell imputato sembra risalire alla prassi medievale dei giudizi di Dio (r. 56). Ma per Beccaria la macchia civile (r. 42), vale a dire il reato, è altra cosa dalle macchie spirituali (r. 42), cioè il peccato: la sfera civile e quella religiosa devono rimanere nettamente separate, secondo uno dei princìpi fondamentali della concezione moderna dello Stato laico e liberale. Una prosa semplice ed efficace 256 Le scelte stilistiche L andamento dell esposizione si basa su assunti razionali, presentati in modo logico e strettamente consequenziale. Mirando sempre al cuore dei problemi, Beccaria si esprime con uno stile asciutto e preciso sia sul piano sintattico, attraverso periodi bre-

I colori della letteratura ed. NUOVO ESAME DI STATO - volume 2
I colori della letteratura ed. NUOVO ESAME DI STATO - volume 2
Dal Seicento al primo Ottocento