CAPITOLO 18 L EPOCA TARDOANTICA La libertà di culto per i cristiani Voci dalla storia Rilievo raffigurante Costantino in trono con i simboli della cristianità, IV sec. d.C. Subito dopo aver ottenuto il potere, Costantino e Licinio promulgarono una legge valida per tutto l impero, il cosiddetto editto di Milano (313), che concedeva la libertà di culto a tutte le religioni diffuse nell impero. La libera pratica della maggior parte dei culti di origine orientale era in realtà già stata consentita ufficialmente dalle istituzioni romane da molto tempo: l editto di Milano costituiva quindi un riconoscimento rivolto in particolare ai cristiani. Più che sulla tradizionale tolleranza che aveva sempre caratterizzato l atteggiamento di Roma nell ambito delle questioni religiose, però, il provvedimento era fondato su ragioni di ordine politico ed economico. Costantino individuò nei cristiani un solido sostegno politico per la sua ascesa al trono imperiale e per il mantenimento del potere. Essi, infatti, costituivano una categoria trasversale a tutte le classi sociali ed erano ormai presenti nei centri vitali dell amministrazione statale e dell esercito. L appoggio dei cristiani era inoltre fondamentale dal punto di vista economico. L esperienza di Diocleziano le cui persecuzioni e confische non avevano sortito l effetto sperato per il risanamento del bilancio statale mostrava che per risollevare le finanze pubbliche i cristiani, più che come sudditi, erano importanti come contribuenti. Per renderli tali, però, era inevitabile garantirne la piena integrazione nell organizzazione imperiale. VOCI DALLA STORIA Lattanzio sull editto di Costantino In questo brano dello scrittore cristiano Lattanzio, vissuto tra la fine del III e gli inizi del IV secolo, è citato l editto promulgato da Costantino e Licinio nel 313. Il testo fa intendere che la libertà di culto ai cristiani, più che per un principio di tolleranza religiosa, fu concessa per consolidare il potere imperiale. Quando felicemente tanto io Costantino Augusto quanto anch io Licinio Augusto ci fummo incontrati a Milano e trattammo di tutte le questioni riguardanti l utilità e la sicurezza pubblica, fra le altre disposizioni che sapevamo avrebbero giovato alla maggioranza degli uomini, abbiamo creduto necessario emanare in primo luogo queste su cui si fonda il rispetto della divinità, cioè di dare sia ai cristiani sia a tutti gli altri la libera facoltà di seguire ciascuno la religione che ha scelta, affinché tutto ciò che v è di divino nella sede celeste sia ben disposto e propizio verso noi e verso tutti quelli che sono posti sotto il nostro potere. Perciò con ragionamento salutare e giustissimo abbiamo creduto di dover prendere questa decisione, di non negare assolutamente a nessuno la facoltà di dedicare la sua mente al culto cristiano o a quella religione che senta più adatta a sé, affin- 118 ché la somma divinità, alla cui venerazione ci dedichiamo spontaneamente, possa mostrarci in tutte le cose il suo solito favore e la sua solita benevolenza. Conviene perciò la Tua Eccellenza sappia che è stato da noi deciso che, eliminando tutte le restrizioni contenute negli scritti precedenti trasmessi al tuo ufficio circa i cristiani, siano revocate le disposizioni malaugurate e contrarie alla nostra clemenza e che ciascuno di coloro i quali nutrono la stessa volontà di osservare la religione cristiana, ora lo facciano liberamente e apertamente, senza nessuna inquietudine e molestia. Lattanzio, De mortibus persecutorum, 48, 2-13, trad. di A. La Penna, in A. Saitta, 2000 anni di storia. Dall impero di Roma a Bisanzio, Laterza, Bari 1979 STUDIO CON I TESTI Perché nel documento si fa più volte riferimento alla divinità? A chi è rivolto l editto di Milano? Quali conseguenze determinò per i cristiani?
Tempo, spazio, storia - volume 2
Da Roma imperiale all'anno Mille