Diritto ed economia. Istruzioni per il settore turistico e

IL CONTRATTO DI ALBERGO 35 parato organizzativo (dipendenti, strutture, impianti) che svolge un attività economica di produzione o scambio di beni o servizi a scopo di lucro. L attività deve essere svolta in modo professionale, cioè in maniera continuativa o abituale (mai occasionale). L impresa alberghiera rientra tra quelle che la Legge quadro per il turismo (legge 29 marzo 2001, n. 135) definisce imprese turistiche , vale a dire imprese che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell offerta turistica . Il cliente è chi beneficia dei servizi di ospitalità forniti dall albergatore. Non coincide necessariamente con il contraente perché il contratto di albergo può essere concluso da un soggetto diverso da quello che fruisce del servizio alberghiero (per esempio un agenzia di viaggio, un tour operator o una società che prenota le camere per i propri dipendenti). Obblighi delle parti L albergatore ha l obbligo di: accogliere il cliente (può rifiutarsi solo in mancanza di documenti idonei all identificazione, poiché è obbligato a compilare una scheda con i dati del cliente e trasmetterli all autorità di pubblica sicurezza entro 24 ore); garantire l uso esclusivo della camera per il tempo richiesto, nonché l utilizzo degli spazi comuni e di tutti i servizi offerti dalla struttura; fornire eventuali servizi accessori (wi-fi, colazione, pasti, servizio garage, piscina, spa ecc.); emettere regolare ricevuta fiscale/fattura al ricevimento del pagamento del prezzo pattuito; cancellare i dati del cliente (relativi ai documenti di riconoscimento) dopo averne fatto comunicazione all autorità, per salvaguardare la sua privacy; comunicare agli enti locali competenti le tariffe minime e massime riferite ai periodi di alta e bassa stagione ed esporre tali tariffe all interno della struttura; garantire la sorveglianza, l igiene e la sicurezza dei luoghi, nel rispetto delle normative vigenti; in caso di overbooking, ovvero qualora l albergo non disponesse effettivamente della camera prenotata, provvedere, senza aggravio di spese, alla sistemazione del cliente in un altro albergo nelle vicinanze di categoria uguale o superiore. edu_alberghiera.indd 35 12/01/22 15:54

Diritto ed economia. Istruzioni per il settore turistico e alberghiero
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