Il magnifico viaggio - volume 3

60 65 70 75 differenza che passa fralla29 tortura e le prove del fuoco e dell acqua bollente, è che l esito della prima sembra dipendere dalla volontà del reo, e delle seconde da un fatto puramente fisico ed estrinseco: ma questa differenza è solo apparente e non reale. così poco libero il dire la verità fra gli spasimi e gli strazi, quanto lo era allora l impedire senza frode gli effetti del fuoco e dell acqua bollente. [ ] L esame di un reo è fatto per conoscere la verità, ma se questa verità difficilmente scuopresi30 all aria,31 al gesto, alla fisonomia d un uomo tranquillo, molto meno scuoprirassi in un uomo in cui le convulsioni del dolore alterano tutti i segni, per i quali dal volto della maggior parte degli uomini traspira qualche volta, loro malgrado, la verità. Ogni azione violenta confonde e fa sparire le minime differenze degli oggetti per cui si distingue talora il vero dal falso. Queste verità sono state conosciute dai romani legislatori, presso i quali non trovasi usata alcuna tortura che su i soli schiavi, ai quali era tolta ogni personalità;32 queste dall Inghilterra,33 nazione in cui la gloria delle lettere, la superiorità del commercio e delle ricchezze, e perciò della potenza, e gli esempi di virtù e di coraggio non ci lasciano dubitare della bontà delle leggi. La tortura è stata abolita nella Svezia,34 abolita da uno de più saggi monarchi dell Europa,35 che avendo portata la filosofia sul trono, legislatore amico de suoi sudditi, gli36 ha resi uguali e liberi nella dipendenza delle leggi,37 che è la sola uguaglianza e libertà che possono gli uomini ragionevoli esigere nelle presenti combinazioni di cose.38 29 fralla: fra la (forma arcaica di prepo- sizione articolata). 30 scuopresi: si scopre; analogamente, poco più avanti compare la forma scuoprirassi per si scoprirà . 31 aria: atteggiamento. 32 personalità: personalità giuridica, con i relativi diritti civili. 33 queste dall Inghilterra: va sottinteso il verbo, ricavabile dal periodo precedente ( queste verità sono state conosciute anche dall Inghilterra ). «La common law inglese non ammise mai la tortura, proibita tanto dalla Magna Charta quanto dal Bill of Rights. I giurisperiti inglesi sempre si opposero alla tortura, che venne tuttavia adoperata saltuariamente e raramente da qualche tribunale speciale (Venturi). 34 nella Svezia: in realtà la tortura era stata abolita in Svezia nel 1734 per quanto riguardava i delitti comuni, ma continuò a essere applicata, anche in forme particolarmente crudeli, per i delitti politici. 35 uno dell Europa: Federico II di Prussia (1712-1786), esempio, per molti intellettuali dell epoca, di sovrano illuminato. Egli abolì la tortura nel 1740, appena salito al trono. 36 gli: li (pronome con funzione di complemento oggetto). 37 uguali leggi: uguali perché sogget- ti alla stessa legge (indipendentemente dallo status sociale o dall origine familiare), e liberi in quanto quella legge impedisce l arbitrio nell amministrazione della giustizia. 38 nelle presenti combinazioni di cose: nell attuale situazione storica. A Beccaria preme che la propria riflessione teorica possa trovare applicazione nella realtà; è dunque fondamentale guardare alle condizioni concrete in cui i princìpi devono attuarsi, per non scadere in una visione utopistica lontana dal pragmatismo di questo autore. DENTRO IL TESTO Il fine preventivo delle pene I contenuti tematici Nel paragrafo 12 qui riportato integralmente l autore definisce lo Stato tranquillo moderatore delle passioni particolari (r. 5): un entità, cioè, che deve governare i desideri e gli interessi dei singoli grazie allo strumento della ragione. appunto la ragione a indicare che il fine delle pene deve essere di tipo esclusivamente preventivo (Il fine dunque non è altro che d impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini e di rimuovere gli altri dal farne uguali, rr. 8-9): non potendo rimediare ai danni di un delitto, solo la prevenzione di altri delitti è un obiettivo utile alla collettività. Questo concetto anticipa la critica, contenuta nel paragrafo 16, della tortura, pratica che Beccaria considera una crudeltà inutile, dettata da un tirannico spirito di vendetta indegno di uno Stato moderno. Da qui la conclusione: Quelle pene dunque e quel metodo d infliggerle deve esser prescelto che, serbata la proporzione, farà una impressione più efficace e più durevole sugli animi degli uomini, e la meno tormentosa sul corpo del reo (rr. 9-12). 366 / IL SETTECENTO

Il magnifico viaggio - volume 3
Il magnifico viaggio - volume 3
Il Seicento e il Settecento