CITTADINANZA&COSTITUZIONE - Stato e Chiesa

CITTADINANZA COSTITUZIONE Stato e Chiesa Una veduta aerea di piazza San Pietro, nella Città del Vaticano. Art. 7 Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani Per tutta l epoca antica e medievale, sfera religiosa e sfera politica sono rimaste strettamente correlate o addirittura coincidenti. La sovranità ha infatti a lungo fondato la propria legittimazione sulla natura sacra del potere politico, e questo, per contro, ha utilizzato spesso la religione come instrumentum regni, cioè come mezzo per l affermazione dei propri fini al di là di ogni considerazione di natura spirituale. L idea della laicità dello Stato è molto più recente, ed è legata allo sviluppo delle moderne costituzioni democratiche. Il termine laicità deriva dal greco laik s, cioè del popolo e quindi profano : in senso stretto, la laicità indica semplicemente la non appartenenza al clero. Nell ambito della teoria politica, invece, la laicità consiste nella separazione tra ambito religioso e politico, con diverse valenze e gradazioni. Vi sono Paesi in cui la divisione tra Stato e religione è molto netta, come avviene negli Stati Uniti o in Francia. Ciò non significa necessariamente che la religione sia assente dalla sfera pubblica: mentre in Francia i simboli della religione non sono ammessi nei luoghi pubblici, negli Stati Uniti il riferimento alla fede è molto diffuso ed è spesso presente nel dibattito politico e parlamentare. In entrambi i casi, tuttavia, lo Stato non adotta relazioni privilegiate con alcuna confessione religiosa particolare: tutte le religioni sono considerate alla pari e soggette a un diritto comune. Diversa è la situazione nei Paesi che riconoscono implicitamente o esplicitamente una condizione di favore a una fede particolare. Tale è il caso dell Italia, dove la religione cattolica è formalmente riconosciuta dallo Stato, pur non essendo considerata religione ufficiale e pur vigendo la piena libertà di espressione per tutte le altre confessioni. Dove questo riconoscimento è presente, esistono in genere anche specifici strumenti giuridici per la gestione dei rapporti tra Stato e autorità religiose, che prendono il nome di concordati o intese . Storicamente, la laicità si afferma come separazione del potere politico dalla religione nel senso di una tutela della libertà religiosa. Nell esperienza italiana, questo fenomeno è riscontrabile per la prima volta nello Statuto Albertino del 1848, la prima Carta costituzionale del Regno d Italia. Infatti, sebbene affermi, all art. 1, che la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato , esso specifica anche che gli altri culti [ ] sono tollerati conformemente alle leggi . Nell Italia di metà Ottocento è soprattutto Camillo Cavour figura fondamentale della storia politica del Risorgimento italiano a sostenere l idea della separazione tra Stato e Chiesa: sua è la celebre formula, ispirata al costituzionalismo americano, libera Chiesa in libero Stato . Questo approccio viene meno durante il fascismo, che con i Patti lateranensi del 1929 riconosce la fede cattolica come la sola religione di Stato. Ai Patti lateranensi come strumento giuridico per disciplinare i rapporti tra Stato e Chiesa rimanda anche la Costituzione repubblicana del 1948. soltanto con la revisione del Concordato siglata nel 1984 che cade il riconoscimento della religione cattolica come sola religione dello Stato. Nella Costituzione italiana, peraltro, non si afferma mai in maniera esplicita il principio della laicità dello Stato. Tuttavia, esso emerge in modo chiaro dal combinato disposto come si usa dire in gergo giuridico di diversi articoli, cioè dall interpretazione complessiva di più princìpi affermati dalla Costituzione stessa. L attestazione più importante, in questo senso, è quella rappresentata dall art. 7, dove si dichiara che Stato e Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani . L art. 8 tutela invece la libertà di religione, decretando che tutte le confessioni hanno pari diritti e dignità davanti alla legge; gli artt. 19 e 20, infine, garantiscono a ogni cittadino il diritto di professare la propria fede sia in privato sia in pubblico. Che cosa si intende per laicità dello Stato? Qual è il significato del termine concordato ? A che cosa si riferisce la frase libera Chiesa in libero Stato ? Come era riconosciuta la fede cattolica nei Patti lateranensi? 53

I colori della STORIA - volume 2
I colori della STORIA - volume 2
Da Roma imperiale all’anno Mille