I colori della STORIA - volume 2

LA RINASCITA CAROLINGIA E IL FEUDALESIMO L EREDITARIET DEI FEUDI Questa cruciale trasformazione dei benefici temporanei in feudi permanenti fu sancita dal capitolare di Quierzy, emanato dal sovrano carolingio Carlo il Calvo nell 877. Nato dall esigenza di garantirsi il sostegno dei nobili in una spedizione militare in Italia, assicurando loro la possibilità di trasmettere cariche e donazioni ai discendenti, l editto imperiale stabilì che i feudi maggiori (cioè quelli dati in beneficio dal re) divenissero un possesso terriero definitivo ed ereditario. Nelle intenzioni di Carlo il Calvo questa opportunità doveva essere limitata solo a situazioni specifiche e in misura del tutto provvisoria: nel caso in cui un conte morisse in guerra, per esempio, le terre potevano essere concesse temporaneamente agli eredi, in attesa che costoro rinnovassero il vincolo di fedeltà con il sovrano. Nella realtà dei fatti, però, il potere dell aristocrazia era ormai così influente rispetto ai deboli sovrani carolingi che il provvedimento dell imperatore si affermò come una riforma definitiva a vantaggio dei grandi feudatari. Il capitolare di Quierzy sancì l ereditarietà dei feudi maggiori. L autonomia e il potere dell aristocrazia feudale continuarono tuttavia ad ampliarsi nei secoli successivi, finché, nella prima metà dell XI secolo, l ereditarietà fu estesa anche ai feudi minori. Ciò avvenne nel 1037, con l emanazione della Constitutio de feudis da parte di Corrado II il Salico ( LABORATORIO DELLE FONTI, p. 311). Grazie a questo provvedimento che in realtà, più che introdurre un vero cambiamento, prendeva atto di una situazione di fatto divenivano ereditari anche i feudi concessi non dall imperatore ma da un grande signore. AUTONOMIE E DIRITTI DI IMMUNIT La crescita dell autonomia e dell influenza politica dei feudatari ebbe ovviamente ripercussioni fondamentali sui rapporti di forza tra nobiltà e potere monarchico. Dall indebolimento del potere centrale, in particolare, derivò l opportunità, per i feudatari, di ottenere i cosiddetti diritti di immunità, grazie ai quali i feudi non erano più sottoposti ai controlli dei funzionari imperiali. Al loro interno, infatti, i feudatari potevano esercitare personalmente le funzioni di governo proprie della sovranità statale, come l amministrazione della giustizia, l imposizione e la riscossione dei tributi, l arruolamento e la guida di uomini armati. Inizialmente questi diritti erano stati concessi solo ai vescovi e agli abati, sulla base dei reciproci interessi che legavano la dinastia carolingia alle autorità ecclesiastiche. Presto, tuttavia, tali privilegi furono estesi anche ai feudatari laici, che riuscirono a piegare le resistenze dei sovrani alle proprie rivendicazioni. Così, mentre sotto Carlo Magno le attività amministrative erano state affidate ai missi dominici o ai conti e ai marchesi, figure ancora in parte assimilabili a quelle di funzionari sta- Carlo il Calvo in trono in una miniatura del IX secolo. GLOSSARIO Immunità: privilegio riservato a un soggetto che gode di un trattamento particolare rispetto alla legge, grazie al quale esentato dal fare o dal subire qualcosa. IN SINTESI L AUTONOMIA DEI FEUDATARI 877: capitolare di Quierzy (ereditarietà dei feudi maggiori) 1037: Constitutio de feudis (ereditarietà dei feudi minori) indebolimento del potere centrale diritti di immunità per i feudatari amministrazione della giustizia riscossione dei tributi arruolamento dei soldati Impero di Carlo il Calvo Capitolare di Quierzy Fine dell impero carolingio Constitutio de feudis 875-877 d.C. 877 d.C. 887 d.C. 1037 d.C. 309

I colori della STORIA - volume 2
I colori della STORIA - volume 2
Da Roma imperiale all’anno Mille