PASSATOPRESENTE - Fàida

7.1 I REGNI ROMANO-GERMANICI UNA NUOVA SOCIET Al periodo degli scontri armati e delle invasioni violente seguì un epoca di progressiva fusione tra i Germani e la popolazione romana, fenomeno che si accentuò nel corso del VI secolo. Più che da una vera e propria integrazione, però, la prima parte dell alto Medioevo fu caratterizzata da una coesistenza più o meno pacifica tra popoli molto distanti per cultura e attitudini sociali, che ricoprirono ruoli diversi e per molti aspetti complementari all interno delle nuove strutture sociali e statali. Dal punto di vista giuridico, Romani e barbari erano tutti sudditi dei sovrani germanici, ma, a fronte di questa appartenenza comune, nella nuova società romano-germanica si delineò una netta differenziazione sociale. Mentre la classe guerriera germanica figlia di un antica e consolidata tradizione che dava la massima importanza all esercizio delle armi assunse il comando militare e politico dei nuovi Stati, garantendo il controllo del territorio e la sua difesa dalle nuove minacce esterne, l amministrazione dello Stato restò nelle mani della componente romana della popolazione, che continuò a esprimere un ceto di funzionari preparati e capaci di gestire gli affari di governo. Non a caso, il latino fu adottato come lingua ufficiale della burocrazia. La popolazione romana continuò anche a svolgere le principali attività produttive, in primo luogo il lavoro nelle campagne. Il predominio sociale ed economico era detenuto da una nobiltà costituita dai guerrieri germanici, dai ricchi possidenti dei latifondi romani e dalle autorità ecclesiastiche. LE DIFFERENZE IN CAMPO GIURIDICO L integrazione tra Germani e Romani fu a lungo solo parziale anche perché le forme sociali e istituzionali in cui era organizzata la vita collettiva dei due popoli erano radicalmente diverse. Mentre i Romani dirimevano le controversie tra individui in base alle norme consolidate dei loro codici giuridici, i Germani, in mancanza di leggi scritte, ricorrevano all ordalìa, il cosiddetto giudizio di Dio . Questo istituto prevedeva che i due contendenti si affrontassero in duello o che si sottoponessero a dure prove fisiche. Chi prevaleva veniva considerato innocente, sulla base del presupposto che gli dèi, considerandolo tale, lo avessero aiutato a vincere la prova. L altro fondamentale istituto giuridico era la fàida (termine che deriva dall antico vocabolo germanico f hida, vendetta privata ), in base alla quale i parenti di una persona uccisa si vendicavano contro il colpevole e la sua famiglia ( PASSATOPRESENTE). Il sistema della fàida provocava però una spirale di vendette, che coinvolgevano i gruppi familiari in interminabili conflitti. Dopo che i Germani entrarono in contatto con i Romani e con il loro sistema giuridico, la fàida fu sostituita dal guidrigildo (dal termine di lingua germanica Wergeld, ri154 PASSATOPRESENTE F IDA Durante tutto il Medioevo la fàida costituì un istituto giuridico in uso nei regni sorti dalla fusione tra Germani e Romani. Soltanto nell età moderna tornò ad affermarsi il principio giuridico secondo cui l amministrazione della giustizia doveva essere assegnata esclusivamente allo Stato. Il termine fàida è rimasto diffuso nell uso giornalistico ed è oggi spesso utilizzato per indicare i regolamenti di conti tra clan e famiglie delle organizzazioni criminali. Anche in quest accezione, esso riecheggia il significato giuridico che possiede in campo storiografico, indicando l estraneità delle logiche criminali alla civiltà del diritto e il contro-potere che esse rappresentano rispetto alla legittima autorità dello Stato. compensa in denaro ), che prevedeva il pagamento di somme di denaro come risarcimento per i reati commessi contro le persone (dalla mutilazione degli arti all omicidio). Infine, mentre la validità delle leggi romane, prima dell arrivo dei Germani, coinvolgeva tutti i cittadini e si estendeva su tutti i territori dello Stato, dopo le invasioni i proprietari terrieri acquisirono una notevole autonomia nell amministrazione della giustizia all interno dei propri possedimenti. Il principio stesso dell ordinamento giuridico romano secondo il quale soltanto l autorità dello Stato, dopo lo svolgimento di un regolare processo in tribunale, poteva stabi- Spilla del V secolo con la personificazione di Roma. Roma è raffigurata con uno scettro nella mano sinistra e una rappresentazione della vittoria nella destra. Crisi dell impero Traduzione della Bibbia in lingua gotica III secolo d.C. IV secolo d.C.

I colori della STORIA - volume 2
I colori della STORIA - volume 2
Da Roma imperiale all’anno Mille