I testi

I testi

Temi e motivi dei brani antologizzati

T1

Contro la tortura

Parr. 12 e 16

• confutazione dei motivi per cui la tortura è giudicata utile nella repressione del crimine

• ricostruzione dell’origine religiosa della pratica della tortura

• inutilità e disumanità di tale pratica

T2

Contro la pena capitale

Par. 28

• illegittimità della pena di morte sulla base della teoria contrattualistica

• analisi e confutazione dell’ipotetica utilità della pena capitale

• dimostrazione della necessità dell’abolizione della pena di morte sulla base di due criteri fondamentali: quello umanitario e quello utilitaristico

T3

Prevenzione ed educazione

Parr. 41 e 45

• importanza della prevenzione dei delitti

• analisi del ruolo dell’educazione nel disciplinare le passioni e i desideri umani e dimostrazione dell’impossibilità di sopprimerli allo scopo di prevenire i delitti

T1

Contro la tortura

Parr. 12 e 16

In questi due paragrafi Beccaria delinea alcuni dei princìpi cardine del moderno diritto penale, a partire dal rifiuto della barbarie della tortura: una prassi non solo feroce e selvaggia, ma anche inefficace ai fini dell’ottenimento di prove certe di colpevolezza.

 Asset ID: 116938 (let-altvoc-contro-la-tortura-dei-d30.mp3

Audiolettura

12. Fine delle pene

Dalla semplice considerazione delle verità fin qui esposte egli1 è evidente che il

fine delle pene non è di tormentare ed affliggere un essere sensibile, né di disfare2

un delitto già commesso. Può egli in un corpo politico,3 che, ben lungi di agire per

5      passione, è il tranquillo moderatore delle passioni particolari, può egli albergare4

questa inutile crudeltà stromento5 del furore e del fanatismo o dei deboli tiranni?

Le strida di un infelice richiamano forse dal tempo che non ritorna le azioni già

consumate? Il fine6 dunque non è altro che d’impedire il reo7 dal far nuovi danni 

ai suoi cittadini e di rimuovere8 gli altri dal farne uguali. Quelle pene dunque

10    e quel metodo d’infliggerle deve esser prescelto che, serbata la proporzione, farà

una impressione più efficace e più durevole sugli animi degli uomini, e la meno

tormentosa sul corpo del reo.

16. Della tortura

Una crudeltà consacrata dall’uso nella maggior parte delle nazioni è la tortura del

15    reo mentre si forma9 il processo, o per constringerlo a confessare un delitto, o per

le contradizioni10 nelle quali incorre, o per la scoperta dei complici, o per non so

quale metafisica ed incomprensibile purgazione d’infamia,11 o finalmente per altri

delitti di cui potrebbe esser reo, ma dei quali non è accusato.

Un uomo non può chiamarsi reo prima della sentenza del giudice, né la società

20    può toglierli la pubblica protezione, se non quando sia deciso ch’egli abbia violati

i patti coi quali le fu accordata.12 Quale è dunque quel diritto, se non quello della

forza, che dia la podestà ad un giudice di dare una pena ad un cittadino, mentre si

dubita se sia reo o innocente? Non è nuovo questo dilemma: o il delitto è certo o

incerto; se certo, non gli conviene altra pena che la stabilita dalle leggi, ed inutili

25    sono i tormenti, perché inutile è la confessione del reo; se è incerto, e’ non devesi

tormentare un innocente, perché tale è secondo le leggi un uomo i di cui delitti

non sono provati. Ma io aggiungo di più, ch’egli è un voler confondere tutt’i rapporti13 

l’esigere che un uomo sia nello stesso tempo accusatore ed accusato,14 che

il dolore divenga il crociuolo15 della verità, quasi che il criterio di essa risieda nei

30    muscoli e nelle fibre di un miserabile.16 Questo è il mezzo sicuro di assolvere i

robusti scellerati e di condannare i deboli innocenti. Ecco i fatali inconvenienti di

questo preteso criterio di verità, ma criterio degno di un cannibale,17 che i Romani,

barbari anch’essi per più d’un titolo, riserbavano ai soli schiavi, vittime di una feroce 

e troppo lodata virtù.18

35    […] Non è difficile il rimontare19 all’origine di questa ridicola legge, perché gli

assurdi stessi che sono da una nazione intera adottati hanno sempre qualche relazione 

ad altre idee comuni e rispettate dalla nazione medesima.20 Sembra quest’uso 

preso dalle idee religiose e spirituali, che hanno tanta influenza su i pensieri

degli uomini, su le nazioni e su i secoli. Un dogma infallibile ci assicura che le

40    macchie contratte dall’umana debolezza e che non hanno meritata l’ira eterna del

grand’Essere, debbono da un fuoco incomprensibile esser purgate;21 ora l’infamia

è una macchia civile, e come il dolore ed il fuoco tolgono le macchie spirituali ed

incorporee, perché gli spasimi della tortura non toglieranno la macchia civile che è

l’infamia? Io credo che la confessione del reo, che in alcuni tribunali si esige come

45    essenziale alla condanna, abbia una origine non dissimile, perché nel misterioso

tribunale di penitenza22 la confessione dei peccati è parte essenziale del 

sagramento.23

[…] La tortura […] si dà ai supposti rei quando nel loro esame cadono in contradizione, 

quasi che il timore della pena, l’incertezza del giudizio, l’apparato24 e la

50    maestà del giudice, l’ignoranza, comune a quasi tutti gli scellerati e agl’innocenti,

non debbano probabilmente far cadere in contradizione e l’innocente che teme e

il reo che cerca di coprirsi; quasi che le contradizioni, comuni agli uomini quando

sono tranquilli, non debbano moltiplicarsi nella turbazione25 dell’animo tutto assorbito 

nel pensiero di salvarsi dall’imminente pericolo.

55    Questo infame crociuolo della verità è un monumento ancora esistente dell’antica 

e selvaggia legislazione, quando erano chiamati giudizi di Dio le prove del fuoco 

e dell’acqua bollente26 e l’incerta sorte dell’armi,27 quasi che gli anelli dell’eterna

catena, che è nel seno della prima Cagione, dovessero ad ogni momento essere

disordinati e sconnessi per li frivoli stabilimenti umani.28 La sola differenza che

60    passa fralla29 tortura e le prove del fuoco e dell’acqua bollente, è che l’esito della

prima sembra dipendere dalla volontà del reo, e delle seconde da un fatto puramente 

fisico ed estrinseco: ma questa differenza è solo apparente e non reale. È così

poco libero il dire la verità fra gli spasimi e gli strazi, quanto lo era allora l’impedire

senza frode gli effetti del fuoco e dell’acqua bollente. […]

65    L’esame di un reo è fatto per conoscere la verità, ma se questa verità difficilmente 

scuopresi30 all’aria,31 al gesto, alla fisonomia d’un uomo tranquillo, molto meno

scuoprirassi in un uomo in cui le convulsioni del dolore alterano tutti i segni, per

i quali dal volto della maggior parte degli uomini traspira qualche volta, loro malgrado, 

la verità. Ogni azione violenta confonde e fa sparire le minime differenze

70    degli oggetti per cui si distingue talora il vero dal falso.

Queste verità sono state conosciute dai romani legislatori, presso i quali non

trovasi usata alcuna tortura che su i soli schiavi, ai quali era tolta ogni personalità;32 

queste dall’Inghilterra,33 nazione in cui la gloria delle lettere, la superiorità del

commercio e delle ricchezze, e perciò della potenza, e gli esempi di virtù e di coraggio 

75    non ci lasciano dubitare della bontà delle leggi. La tortura è stata abolita nella

Svezia,34 abolita da uno de’ più saggi monarchi dell’Europa,35 che avendo portata

la filosofia sul trono, legislatore amico de’ suoi sudditi, gli36 ha resi uguali e liberi

nella dipendenza delle leggi,37 che è la sola uguaglianza e libertà che possono gli

uomini ragionevoli esigere nelle presenti combinazioni di cose.38 […]


 >> pagina 280 

Dentro il TESTO

I contenuti tematici

Nel paragrafo 12 – qui riportato integralmente – l’autore definisce lo Stato tranquillo moderatore delle passioni particolari (r. 5): un’entità, cioè, che deve governare i desideri e gli interessi dei singoli grazie allo strumento della ragione. È appunto la ragione a indicare che il fine delle pene deve essere di tipo esclusivamente preventivo (Il fine dunque non è altro che d’impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini e di rimuovere gli altri dal farne uguali, rr. 8-9): non potendosi rimediare ai danni di un delitto, solo la prevenzione di altri delitti è un obiettivo utile alla collettività. Questo concetto anticipa la critica, contenuta nel paragrafo 16, della tortura, pratica che Beccaria considera una crudeltà inutile, dettata da un tirannico spirito di vendetta indegno di uno Stato moderno. Da qui la conclusione: Quelle pene dunque e quel metodo d’infliggerle deve esser prescelto che, serbata la proporzione, farà una impressione più efficace e più durevole sugli animi degli uomini, e la meno tormentosa sul corpo del reo (rr. 9-12). Si tratta di un principio che diventerà un cardine della civiltà giuridica europea: all’inizio della Rivoluzione francese, infatti, esso verrà accolto nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 26 agosto 1789, in cui si afferma che «la legge non deve stabilire che pene strettamente ed evidentemente necessarie»; la stessa Costituzione italiana del 1948 recita, all’articolo 27: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato».

Il paragrafo 16 – di cui abbiamo riportato gli stralci salienti – presenta alcuni princìpi ancora oggi lontani dall’essere universalmente affermati, a partire dalla cosiddetta “presunzione d’innocenza”, in base alla quale un imputato va considerato innocente fino alla pronuncia di una sentenza definitiva (Un uomo non può chiamarsi reo prima della sentenza del giudice, r. 19).

L’autore si sofferma qui ad argomentare sull’inutilità della tortura, e anzi sul danno che essa può causare nella ricerca della verità: la sopportazione dei supplizi, infatti, dipende dalla resistenza fisica dell’individuo che li subisce, motivo per cui un colpevole potrebbe essere giudicato innocente solo perché capace di resistere ai tormenti; inoltre, è probabile che la tensione emotiva faccia cadere in contraddizione non solo chi è colpevole, ma anche chi è innocente; infine, l’alterazione dei gesti e della fisionomia provocati dalla tortura finisce spesso per confondere o nascondere, anziché evidenziare, i segni di innocenza o di colpevolezza che si stanno cercando.

 >> pagina 281 

Beccaria individua l’origine della tortura nella concezione religiosa dell’espiazione dei peccati attraverso la sofferenza fisica, che si traduce nella pratica di far scontare una parte della pena al sospettato ancor prima che sia condannato. Storicamente, inoltre, l’idea di poter provare con la tortura la colpevolezza o l’innocenza dell’imputato sembra risalire alla prassi medievale dei giudizi di Dio (r. 56). Ma per Beccaria la macchia civile (r.  42), vale a dire il reato, è altra cosa dalle macchie spirituali (r. 42), cioè il peccato: la sfera civile e quella religiosa devono rimanere nettamente separate, secondo uno dei princìpi fondamentali della concezione moderna dello Stato laico e liberale.

Le scelte stilistiche

L’andamento dell’esposizione si basa su assunti razionali, presentati in modo logico e strettamente consequenziale. Mirando sempre al cuore dei problemi, Beccaria si esprime con uno stile asciutto e preciso sia sul piano sintattico, attraverso periodi brevi e incisivi, sia su quello lessicale, con la scelta di vocaboli contemporanei e colloquiali, più che aulici e letterari. L’obiettivo dell’autore non è infatti tanto la realizzazione di un’opera letterariamente accattivante quanto l’efficacia argomentativa e l’appassionata affermazione delle proprie idee. Il risultato è una prosa che – come ha scritto lo studioso Sergio Romagnoli – «evita le asperità filosofiche» e «mantiene una costante distanza dal linguaggio strettamente giuridico».

Verso le COMPETENZE

Comprendere

1 Spiega il significato della domanda retorica che compare alle rr. 7-8: Le strida di un infelice richiamano forse dal tempo che non ritorna le azioni già consumate?


2 A che cosa si riferisce l’espressione antica e selvaggia legislazione (rr. 55-56)?


3 Uno dei tratti distintivi della prosa di Beccaria è l’efficacia argomentativa. Spiega con quali mezzi espressivi viene perseguita.


4 Quali motivazioni venivano addotte, ai tempi di Beccaria, per sostenere il ricorso alla tortura? In che modo vengono confutate dall’autore?

Analizzare

5 Trova nel testo alcuni esempi di vocaboli concreti e colloquiali.


6 Evidenzia almeno 5 termini appartenenti al lessico giuridico.

Interpretare

7 Beccaria afferma che l’ignoranza è comune a quasi tutti gli scellerati e agl’innocenti (r. 50). Che cosa vuole sottolineare? Quanto egli affermava a proposito del Settecento è vero ancora nella società di oggi?

Produrre

8 Scrivere per esporre. Svolgi una breve ricerca sull’uso della tortura nel mondo attuale e sintetizzane i risultati in un testo espositivo di circa 30 righe. Puoi attingere dati dai rapporti periodici di organizzazioni internazionali attive nel campo dei diritti umani, come per esempio Amnesty International.

Dibattito in classe

9 Oggi la tortura è illegale nella maggior parte dei paesi democratici. Sono presenti, tuttavia, condizioni della detenzione carceraria che possono configurarsi come forme più o meno evidenti di tortura, o comunque di violazione dei diritti umani? Discutine con i compagni.

Il tesoro della letteratura - volume 2
Il tesoro della letteratura - volume 2
Dal Seicento al primo Ottocento