FONTI - L’Editto di Nantes

FONTI

L’Editto di Nantes

I brani che seguono sono tratti dall’editto dell’aprile del 1598. L’intento esplicito di Enrico IV era quello di mettere fine alle lotte intestine che avevano lacerato il paese, cancellandone la memoria per evitare possibili strascichi: era infatti forte il timore che si potessero intraprendere vendette personali ricorrendo in giudizio presso le corti regie. La religione cattolica conservava la preminenza assoluta, ma ai protestanti erano finalmente concessi dei diritti. Il loro esercizio, però, non era ancora pienamente consentito, rimanendo limitato ai luoghi in cui il loro culto aveva maggiormente attecchito fino a quel momento.

[…] Noi, con questo editto perpetuo e irrevocabile […] diciamo, dichiariamo e ordiniamo:


I. Primo, che il ricordo di tutte le cose che sono accadute da una parte e dall’altra a motivo dei disordini verificatisi a partire dall’inizio del mese di marzo del 1585 fino al nostro avvento alla corona e durante gli altri precedenti disordini, dovrà essere spento ed estinto, come di cose mai avvenute. E non sarà legittimo, né permesso ai nostri procuratori generali, né a nessun’altra persona, né pubblica né privata, in nessun momento e per nessun motivo quale che esso sia, fare menzione di quegli avvenimenti, avviare processi o azioni legali in nessuna corte o giurisdizione quale che essa sia [...].


III. Ordiniamo che la religione cattolica, apostolica e romana sia ricollocata e ristabilita in tutti i luoghi […] di questo regno […] nei quali il suo esercizio era cessato, e che tale religione possa essere praticata in pace e liberamente senza alcun ostacolo o impedimento […]


VI. E per non offrire alcun’occasione di disordine o di dissidio tra i nostri sudditi, abbiamo permesso e permettiamo a quelli della […] religione cosiddetta riformata di vivere e di abitare in tutte le città e i luoghi di questo regno […] senza che siano processati, vessati, molestati né costretti a fare alcunché contro la loro coscienza e motivo della religione […].


VII. Noi abbiamo anche concesso a tutti i signori, gentiluomini e altre persone […] che professano la religione cosiddetta riformata, le quali posseggano nel nostro regno e nelle terre di nostra obbedienza il potere di alta giustizia, o posseggano un feudo a pieno titolo […] di avere nelle loro case dove esercitano l’alta giustizia o nei loro feudi […] [il diritto alla] pratica della detta religione […].


IX. Noi permettiamo anche a quelli della detta religione, di praticare e di continuare a praticare il loro culto in tutte le città e luoghi di nostra obbedienza, laddove tale culto sia stato da loro stabilito e praticato pubblicamente da più persone e per più volte […] fino alla fine di agosto del 1597, nonostante tutti i provvedimenti e le sentenze a ciò contrari […].


J. Dumont, Corps universel diplomatique du droit des gens, in G. Dall’Olio, Storia moderna. I temi e le fonti, Carocci, Roma 2004

Storie. Il passato nel presente - volume 1
Storie. Il passato nel presente - volume 1
Dal 1000 al 1715