FONTI - La Magna Charta libertatum

FONTI

La Magna Charta libertatum

La Magna Charta libertatum (“Grande carta delle libertà”) è uno statuto in 63 capitoli che accoglie le richieste dei baroni in merito al tema fondamentale della limitazione del potere regio nei confronti dei sudditi. Riconosce così la libertà e l’inviolabilità della Chiesa e dei cittadini, i privilegi e le consuetudini di città, borghi e porti. Regola i conflitti feudali e garantisce a ogni uomo libero il diritto di essere giudicato da una corte di suoi pari e di non essere arrestato in modo arbitrario.

1. In primo luogo abbiamo concesso a Dio e abbiamo confermato con questa nostra carta […] che la Chiesa inglese sia libera ed abbia i suoi diritti integri e le sue libertà intatte, e vogliamo che ciò sia osservato, come è evidente dal fatto che per nostra chiara e libera volontà, prima che nascesse la discordia tra noi e i nostri baroni, abbiamo concesso e confermato con la nostra carta la libertà delle elezioni, che è considerata sommamente importante ed essenziale alla Chiesa inglese […]. […]

12. Nessuno scudaggio1 o altro ausilio2 sia imposto nel nostro regno, se non per comune consiglio del regno nostro, a meno che non sia per pagare il riscatto della nostra persona, per far cavaliere il nostro primogenito o per far la dote una sola volta alla nostra primogenita, e a questi fini sia da richiedere soltanto un ragionevole ausilio. […]

13. La città di Londra abbia tutte le antiche libertà e libere consuetudini sia per terra che sulle acque. Inoltre vogliamo e concediamo che tutte le altre città, borghi, villaggi e porti abbiano tutte le loro libertà e libere consuetudini.

14. Per radunare il comune consiglio del regno perché stabilisca un ausilio (eccetto che nei tre suddetti casi) o scudaggio, noi faremo convocare gli arcivescovi, vescovi, abati, conti ed i maggiori baroni individualmente con nostre lettere, e invieremo inoltre una convocazione generale per mezzo dei nostri sceriffi e balivi a tutti i nostri vassalli immediati […]. […]

38. Da ora in poi nessun balivo chiamerà in causa alcuno sulla base della propria affermazione, senza produrre testimoni d’accusa attendibili.

39. Nessun uomo libero sia arrestato, imprigionato, multato, messo fuori legge, esiliato o danneggiato in alcun modo, né ci volgeremo o manderemo alcuno contro di lui, eccetto che per legale giudizio di suoi pari3 o secondo la legge del regno4.

61. […] diamo e concediamo […] le seguenti garanzie: i baroni eleggano venticinque baroni del regno […], i quali […] debbono osservare, mantenere e far osservare la pace e le libertà che abbiamo concesso e confermato loro […], cosicché se noi […] commettiamo mancanza contro chiunque in qualunque maniera, o trasgrediamo uno qualsiasi degli articoli di pace o di sicurezza [e se] non correggessimo l’offesa entro quaranta giorni [dalla denuncia], [i baroni] tutti, insieme alle comunità di tutto il regno, ci danneggeranno e molesteranno in ogni maniera che potranno, cioè impadronendosi di castelli, terre e proprietà, e in altre maniere che potranno, restando salva la nostra persona e quelle della regina e dei nostri figli finché, a loro giudizio, sia stata corretta l’offesa […].


J.C. Holt, Magna Charta, Cambridge 1965 (1992), in G. Musca, La nascita del Parlamento nell’Inghilterra medievale, Dedalo, Bari 1994 (con modifiche)

Storie. Il passato nel presente - volume 1
Storie. Il passato nel presente - volume 1
Dal 1000 al 1715