9.2 IL FEUDALESIMO E LE ULTIME INVASIONI

Laboratorio DELLE FONTI 

I TESTI

L’ereditarietà dei feudi

La Constitutio de feudis, di cui riportiamo un estratto significativo, fu emanata il 28 maggio 1037 dall’imperatore Corrado II il Salico. Questo documento diede un’ulteriore sanzione ufficiale al processo di frammentazione politica e amministrativa dell’Europa, in atto ormai da secoli e già riconosciuto dal capitolare di Quierzy per i feudi maggiori. 


Nel nome della santa e individua Trinità, Corrado II, per grazia di Dio Augusto imperatore dei Romani.

1. Vogliamo sia noto a tutti i fedeli della Santa Chiesa di Dio e ai nostri così presenti come futuri, che noi, al fine di riconciliare gli animi dei signori e dei “milites”, sì che si possano vedere sempre gli uni con gli altri concordi e servano devotamente con fedeltà e perseveranza, noi ed i loro “seniores”, ordiniamo e fermamente decidiamo: che nessuno milite di vescovi, abati e abbadesse o di marchesi o conti o chiunque altro che tenga un beneficio dai nostri beni pubblici o dalle proprietà della Chiesa o che lo ha tenuto anche se ora lo ha ingiustamente perduto appartenga egli ai nostri valvassori maggiori od ai loro militi, non debba perdere il suo beneficio senza colpa certa e dimostrata e se non a tenore delle costituzioni dei nostri predecessori e per giudizio dei loro pari.
[…]

4. Ordiniamo altresì che quando un milite, fra i maggiori od i minori, lascerà questa vita terrena, il figlio suo ne erediti il beneficio. Se invece il milite non avrà un figlio ma lascerà un nipote da figlio, questi abbia in pari modo il beneficio, con l’osservanza dell’uso praticato dai valvassori maggiori nella consegna dei cavalli e delle armi ai loro signori. Che se nemmeno un nipote lascerà ed avrà un fratello legittimo e consanguineo, se questi avrà offeso il Signore e vorrà fare ammenda e diventare suo milite, abbia il beneficio che fu già del padre suo1.

5. Proibiamo inoltre in tutti i modi che alcuno dei signori presuma di far permuta o precaria o livello2 dei benefici dei suoi militi senza il consenso di questi. Nessuno poi ardisca spogliare ingiustamente il milite di quei beni che egli tiene con titolo di proprietà o per ordine legale o per legittimo livello e precaria.

6. Vogliamo noi pure il fodro3 che i nostri predecessori riscuotevano dai castelli. Ma non intendiamo esigere in alcun modo il tributo che essi non ebbero.

7. Se alcuno infrangerà quest’ordine paghi una contribuzione di cento libbre d’oro, metà alla nostra camera e metà a colui al quale è recato danno.
” 


Documenti storici, a cura di R. Romeo, G. Talamo, vol. 1,
Il Medioevo, Loescher, Torino 1966.



1 Alla successione nel beneficio, infatti, secondo la dottrina dei giuristi del tempo, il fratello era ammesso solo se già il padre ne fosse stato investito.
2 Precaria o livello: forme di concessione della terra, a tempo (per esempio 9 anni), a vita, ereditaria o perpetua, con o senza corresponsione di un canone.
3 Imposta militare, cioè diretta al mantenimento dell’esercito: per questo suo carattere era quella che spettava in modo specifico al re o all’imperatore.

  • Che cosa è previsto alla morte di un milite, cioè di un feudatario?
  • In quali riferimenti si riconosce la presenza di un’organizzazione di tipo feudale?

Il nuovo Storia&Geo - volume 2
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Da Roma imperiale all’anno Mille