9.1 L’ETÀ DEI CAVALIERI E CARLO MAGNO

CITTADINANZA & COSTITUZIONE

Federalismo e centralismo

Art. 114 ”La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato“

Il diritto costituzionale e l’analisi dei sistemi politici individuano due fondamentali assetti istituzionali dello Stato, corrispondenti a diverse modalità di governo del territorio e di gestione dei rapporti tra gli organi istituzionali: lo Stato centralizzato e lo Stato federale.
Nel primo caso, soltanto il governo centrale ha la facoltà di emettere e far attuare le leggi e di detenere il monopolio della forza legittima (esercito e polizia); gli enti territoriali (comuni, distretti amministrativi) sono a esso subordinati. Nell’ordinamento federale, invece, i poteri sono suddivisi tra governo centrale e governi periferici. Negli Stati propriamente federali, gli Stati membri sono uniti su un piano di parità (non esiste cioè uno Stato più importante degli altri) e sulla base di un’adesione volontaria. Essi mantengono la propria autonomia e le proprie leggi, condividendo però una costituzione e un governo federale comune che si occupa di questioni di interesse generale. Il caso più noto di Stato federale sono gli Stati Uniti d’America, mentre in Europa il principale esempio è rappresentato dalla Germania, una repubblica federale composta da 16 Stati (i Länder).
La natura centrale o federale degli Stati non è una realtà immutabile: nella storia mondiale recente si sono verificati fenomeni di disgregazione di grandi organismi statali (l’Unione sovietica, per esempio, anch’essa formalmente federale) analoghi a quelli che nel mondo antico e medievale hanno avuto per protagonisti gli imperi romano, persiano, carolingio e islamico. D’altra parte, le nazioni tendono sempre più a ricercare accordi sovranazionali di tipo economico e politico, che in alcune circostanze danno luogo a processi di federalizzazione di Stati già esistenti. Tale è il caso dell’Unione europea, il cui percorso di unificazione non ha però ancora dato luogo a un vero e proprio governo federale comune.
Negli ultimi anni si è affermato anche un uso improprio del termine “federalismo” come sinonimo di “devoluzione” (devolution). Con questa parola non si indica in realtà l’unione di più Stati su base di parità, bensì il fenomeno inverso, ossia il trasferimento di poteri e competenze dallo Stato centrale agli enti periferici. Un simile processo è avvenuto anche in Italia, con la riforma del titolo V della Costituzione approvata nel 2001.
Già la Costituzione entrata in vigore nel 1948 – pur dichiarando, all’art. 5, che la Repubblica è “una e indivisibile” – riconosceva e promuoveva “le autonomie locali” e poneva in primo piano le “esigenze dell’autonomia e del decentramento”. Tuttavia, con la legge di revisione costituzionale n. 3 del 2001, sottoposta anche a referendum confermativo, l’ordinamento italiano ha subito una trasformazione più decisa in senso “federale”. In virtù della riforma, infatti, lo Stato ha ridistribuito i poteri tra Governo centrale, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni. 
Le Regioni, in particolare, hanno acquisito con la riforma del 2001 grande autonomia, tra cui la facoltà di legiferare su tutte le materie eccetto quelle di competenza esclusiva dello Stato. Tra queste restano la politica estera, la gestione delle forze armate e dell’ordine pubblico, la moneta, l’organizzazione dello Stato e la definizione di una serie di norme generali e di “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali” (art. 117); su tutte le altre materie, tra cui ambiti fondamentali per la vita quotidiana dei cittadini come la sanità, i servizi sociali, l’istruzione, le Regioni hanno pieno diritto di legiferare autonomamente, pur attenendosi alle regole generali sancite dal Governo centrale.
Se Stato e Regioni si dividono il potere legislativo, le funzioni amministrative sono invece affidate dalla Costituzione ai Comuni, sulla base del principio di sussidiarietà (art. 118). Ciò significa che la gestione amministrativa del territorio è esercitata dall’istituzione più vicina al cittadino – il Comune, appunto – salvo nel caso in cui l’efficacia stessa dell’azione amministrativa non richieda che sia un ente di livello superiore a svolgerla.

  • Spiega la differenza tra Stato centralizzato e Stato federale.
  • Perché si afferma che l’Italia, con la legge n. 3 del 2001, ha subito una trasformazione in senso “federale”?
  • Quali organi possono emanare leggi in Italia?
  • Che cosa si intende per “principio di sussidiarietà”?

Il nuovo Storia&Geo - volume 2
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Da Roma imperiale all’anno Mille