Unità 10 IL TARDOANTICO E L’ALTO MEDIOEVO >> Capitolo 26 – La divisione dell’impero

TESTIMONIANZE DELLA STORIA

LE MOTIVAZIONI POLITICHE DELL’EDITTO DI COSTANTINO

Lo scrittore cristiano Lattanzio (250 ca.-325), di origine africana, uno dei Padri della Chiesa, detto il “Cicerone cristiano”, è il precursore dell’esposizione sistematica dei princìpi della fede e della storiografia ecclesiastica. Fu ostile a Diocleziano e sostenne i provvedimenti di Costantino anche se non negò il fatto che la libertà di culto concessa ai cristiani fosse stata dettata dall’esigenza di consolidare il potere imperiale e non da motivi spirituali. Il brano riporta parte del cosiddetto “editto di Milano”, ed è tratto dal De mortibus persecutorum, opera in cui Lattanzio narra gli effetti dell’ira divina sugli imperatori che avevano perseguitato i cristiani.

Io, Costantino Augusto, come pure io, Licinio Augusto, ci siamo riuniti felicemente a Milano per trattare di tutte le questioni che riguardano il bene e la sicurezza pubblici. E fra tutti gli altri provvedimenti da varare a vantaggio della maggioranza delle persone abbiamo ritenuto doveroso regolare prima di tutto quelli relativi al rispetto della divinità, concedendo sia ai cristiani che a tutti la libera possibilità di seguire la religione che ognuno si è scelta; in questo modo tutto quello che c’è di divino nella sfera celeste potrà riconciliarsi e cooperare con noi e con tutti quelli che dipendono dalla nostra autorità. Perciò […] non si dovrà [più] negare questa libertà assolutamente a nessuno che abbia aderito in coscienza alla religione dei cristiani, o a quella che abbia ritenuto la più adatta a sé; così la suprema divinità, al culto della quale ci inchiniamo [pure noi] con animo libero, potrà accordarci in tutte le circostanze il suo continuo favore e la sua benevolenza. […] Noi abbiamo concesso ai sudditi cristiani la facoltà libera e incondizionata di praticare la loro religione.
[…] Una possibilità egualmente libera e incondizionata di professare la propria religione è stata riconosciuta pure agli altri, come esige la nostra era di pace, sicché ognuno abbia il pieno diritto di prestare1 il culto che si è scelto. E questo lo abbiamo deciso perché deve risultare chiaro che da parte nostra non si è voluto arrecare la minima violazione a nessuna religione.
Inoltre, per quanto riguarda i cristiani, abbiamo ritenuto di dover fissare anche un’altra disposizione. I luoghi dove essi avevano in precedenza l’abitudine di riunirsi, e che nelle lettere inviate in passato alla tua amministrazione erano descritti in modo dettagliato, dovranno essere restituiti senza pagamento e senza nessuna richiesta d’indennizzo, evitando ogni frode e ogni equivoco, da parte di quelli che risultano averli acquistati in epoca precedente dal patrimonio statale o da chiunque altro. Anche quelli che abbiano ricevuto in dono [tali proprietà], devono restituirle al più presto ai cristiani. […] E poiché gli stessi cristiani si sa che possedevano non solo i luoghi per le loro abituali riunioni ma anche altri, appartenenti di diritto alla loro comunità, cioè alle chiese e non a singole persone, ordinerai di restituirli tutti ai cristiani, ossia alla loro comunità e alle loro chiese, secondo la procedura sopra esposta, senza nessun equivoco o contestazione. […] Per fare in modo che tutti possano essere informati del contenuto di questa nostra generosa ordinanza conviene che tu promulghi le suddette disposizioni con un tuo editto.


Cecilio Firmiano Lattanzio, Come muoiono i persecutori (De mortibus persecutorum), 48, 2-13, trad. di M. Spinelli, Città Nuova, Roma 2005

PER FISSARE I CONCETTI
  • Quali disposizioni vengono emanate relativamente ai luoghi di culto dei cristiani?
  • In cosa si distingue la nostra moderna sensibilità in merito al principio di tolleranza?

Terre, mari, idee - volume 2
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Da Roma imperiale all’anno Mille