Dai fatti alla Storia - volume 3

SEZIONE C | LA RINASCITA DEL SECONDO DOPOGUERRA strativi e polizieschi, nel dopoguerra rientrarono senza conseguenze nei nuovi organismi dello Stato, anche per arginare la presenza di personale comunista, che era vista con molta diffidenza negli Stati liberali. Altri si rifugiarono all estero, in particolare in America Latina, protetti dalle dittature locali (> C7.7). In Germania al processo di epurazione si accompagnò a un piano di denazificazione , volto a rieducare i tedeschi dopo la tragica esperienza nazista. Ma due ordini di problemi ostacolarono le epurazioni: da un lato, come si è detto, la difficoltà di trovare prove valide contro i responsabili, dall altro la sotterranea volontà dei nuovi governi di mettere fine a un passato ingombrante rimuovendolo, affidando alla memoria personale e non collettiva l elaborazione dei crimini di guerra. Un soldato americano rimuove il cartello della via Adolf Hitler dalle pareti di un edificio di Duren (Germania). DOVE Norimberga I principali imputati nel processo di Norimberga. 388 IL PROCESSO DI NORIMBERGA Ciò non impedì tuttavia di regolare i conti con i massimi responsabili delle atrocità naziste. Fra l ottobre 1945 e quello dell anno successivo, a Norimberga si svolse il processo, indetto dagli Alleati, contro i più importanti gerarchi nazisti (in totale 24). Alla sbarra furono portati personaggi come Hermann G ring, Joachim von Ribbentropp, Rudolf H ss e altri che furono sottoposti alle imputazioni proposte dal procuratore statunitense Robert Jackson. Il processo fu celebrato da un Tribunale militare internazionale, organizzato dai paesi vincitori, che stabilì alcuni princìpi fondamentali che sarebbero rimasti come inderogabili nel diritto penale internazionale, come la condanna dei crimini contro l umanità, contro la pace e dei crimini di guerra: anche in guerra non si può obbedire a qualunque ordine se questo offende il senso di umanità. A nulla valse la linea di difesa dei nazisti, basata sull idea di obbedienza agli ordini superiori. Prevalse, dunque, il principio di responsabilità soggettiva di ogni soldato o ufficiale che non può essere demandata ad altre autorità. Tuttavia, essendo un tribunale costituito dai vincitori non si fece riferimento a eventuali crimini commessi dagli Alleati: per esempio, la possibilità di processare lo sgancio delle due bombe atomiche sul Giappone.

Dai fatti alla Storia - volume 3
Dai fatti alla Storia - volume 3
Dal Novecento a oggi